COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 97/LND del 22.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA A.S.D. TOR DE’ CENCI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI EURO 250,00 A PROPRIO CARICO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM.UFF.N.32 LND DEL 24.10.2013 (GARA: ASD TOR DE’ CENCI – A.S. CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA DEL 20.10.2013 Campionato G.mi Reg. Fascia B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 97/LND del 22.11.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA A.S.D. TOR DE’ CENCI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO
DELL’AMMENDA DI EURO 250,00 A PROPRIO CARICO, ADOTTATO DAL GIUDICE
SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM.UFF.N.32 LND DEL 24.10.2013
(GARA: ASD TOR DE’ CENCI – A.S. CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA DEL 20.10.2013
Campionato G.mi Reg. Fascia B)
La Commissione Disciplinare Territoriale,
visto il reclamo in epigrafe,
esaminati gli atti ufficiali,
osserva quanto segue;
Dal referto di gara emerge che, a fine partita , mentre l’arbitro abbandonava l’impianto sportivo, per
dirigersi verso l’autovettura del padre, persona riconducibile alla Società, lo minacciava e tentava
reiteratamente di colpirlo , nonostante tale individuo fosse stato allontanato da alcuni presenti.
Successivamente dall’autovettura da cui era provenuto il richiamato soggetto, nella quale l’arbitro
aveva riconosciuto un tesserato della Società istante, usciva una donna , che lo colpiva con uno
schiaffo al volto , graffiandolo e poi lo spingeva facendolo cadere a terra, tanto che il direttore di
gara si vedeva costretto a ricorrere alle cure dei sanitari dell’Ospedale Santa Maruia Goretti di
Latina , che formulavano una prognosi di quattro giorni. Infine l’intervento della forza pubblica
della stazione dei C.C. vicina al complesso sportivo, riportava l’ordine e la calma.
La ricorrente , nel suo atto introduttivo, reputandosi estranea ai fatti verificatisi, menzionati
dall’arbitro , riteneva che le persone coinvolte non erano riconducibili ad essa , non conoscendone
l’identità e pertanto chiedeva l’annullamento dell’ammenda comminata.
Il ricorso non puo’ essere accolto.
Il direttore di gara nel suo processo verbale, e precisamente nel relativo supplemento, (che come
è ben noto assurge a fonte privilegiata di prova, ai seni dell’art. 35 comma 1.1 del c.g.s.), espone
dettagliatamente gli incresciosi eventi verificatisi ai danni della sua persona , quali le offese, le
minacce , la spinta e lo schiaffo da parte di soggetti comunque riconducibili alla Società ospitante,
mentre lasciava l’impianto sportivo della Soc. Tor de’ Cenci e il parcheggio adiacente ad esso , e
questo fino al momento in cui intervenivano i Carabinieri della locale stazione, ubicata di fronte allo
stesso complesso sportivo.
Considerato che le Società, per la fattispecie in esame, rispondono per responsabilità oggettiva ,
del comportamento messo in essere dai propri sostenitori e dai loro tesserati, come in generale,
della medesima sicurezza, durante e dopo lo svolgimento delle gare, e ciò sia all’interno del
proprio impianto sportivo che nelle aree limitrofe, e che il fatto storico in merito all’occorso è anche
provato, per quanto concerne le lesioni subite dal direttore di gara, dal rapporto del pronto
soccorso, dove si è recato l’arbitro per le prime cure,
Tutto ciò ritenuto ,
DELIBERA
Di respingere il reclamo ,confermando l’ammenda a carico della Società TOR DE’ CENCI di euro
250,00, come al C.U. n. 32 del 24.10.2013 del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio alla
pag. 20
La tassa reclamo va incamerata.
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