COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 97/LND del 22.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO ANGUILLARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 22 DEL 31.10.2013 (Gara: PRO CALCIO ANGUILLARA – HERMES ROMA del 27.10.2013 – Campionato Allievi Provinciali Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 97/LND del 22.11.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO ANGUILLARA AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 22 DEL
31.10.2013
(Gara: PRO CALCIO ANGUILLARA – HERMES ROMA del 27.10.2013 – Campionato Allievi
Provinciali Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società PRO CALCIO ANGUILLARA chiede la ripetizione
della gara in titolo, asserendo che l’incontro stesso si sarebbe comunque dovuto ripetere stante la
concomitanza di altre competizioni, al medesimo orario e impianto di gioco;
tenuto conto che la circostanza di cui sopra, non ha, in alcun modo, esentato la reclamante dal
presentarsi all’orario ed al campo già stabilito, così come l’arbitro e la squadra avversaria;
ritenuto, per quanto sopra, che è del tutto legittima la decisione del primo giudice, di considerare la
ricorrente rinunciataria a tutti gli effetti, con la conseguente sanzione, questo Organo di Giustizia
Sportiva
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando le decisioni adottate dal Giudice Sportivo, così come
anticipato sul C.U. n. 89 dell’8.11.2013.
La tassa reclamo va incamerata.
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