COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 97/LND del 22.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO ANGUILLARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 22 DEL 31.10.2013 (Gara: PRO CALCIO ANGUILLARA – HERMES ROMA del 27.10.2013 – Campionato Allievi Provinciali Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 97/LND del 22.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO ANGUILLARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 22 DEL 31.10.2013 (Gara: PRO CALCIO ANGUILLARA – HERMES ROMA del 27.10.2013 – Campionato Allievi Provinciali Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società PRO CALCIO ANGUILLARA chiede la ripetizione della gara in titolo, asserendo che l’incontro stesso si sarebbe comunque dovuto ripetere stante la concomitanza di altre competizioni, al medesimo orario e impianto di gioco; tenuto conto che la circostanza di cui sopra, non ha, in alcun modo, esentato la reclamante dal presentarsi all’orario ed al campo già stabilito, così come l’arbitro e la squadra avversaria; ritenuto, per quanto sopra, che è del tutto legittima la decisione del primo giudice, di considerare la ricorrente rinunciataria a tutti gli effetti, con la conseguente sanzione, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le decisioni adottate dal Giudice Sportivo, così come anticipato sul C.U. n. 89 dell’8.11.2013. La tassa reclamo va incamerata.
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