COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 97/LND del 22.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CISTERNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA STESSA E DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE PICA MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 30 SGS DEL 17.10.2013 (Gara: FONDI CALCIO – PRO CISTERNA del 13.10.2013 – Campionato Allievi Regionali)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 97/LND del 22.11.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CISTERNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA STESSA E DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 A
CARICO DEL CALCIATORE PICA MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL
COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 30 SGS DEL 17.10.2013
(Gara: FONDI CALCIO – PRO CISTERNA del 13.10.2013 – Campionato Allievi Regionali)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva:
a motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il gesto compiuto dal calciatore PICA MARIO al
momento dell’espulsione – e cioè l’aver poggiato le mani su quelle dell’arbitro, mentre questi stava
estraendo il cartellino rosso – non aveva alcun intento di violenza, ma costituiva soltanto un moto
di protesta, se pur espressa in maniera veemente. Esclusa ogni conseguenza fisica per l’arbitro,
doveva quindi considerarsi del tutto ingiustificata la sua decisione di sospendere l’incontro. La
Società reclamante ha pertanto chiesto che venga disposta la ripetizione della gara e che venga,
inoltre, ridotta, perché eccessiva, la sanzione inflitta al calciatore PICA.
Nel referto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, il
Direttore di gara ha descritto in maniera dettagliata gli eventi che hanno portato alla sospensione
dell’incontro. Egli ha infatti riferito che al 23mo del secondo tempo, dopo che gli era stato mostrato
il cartellino rosso, il calciatore n. 7 PICA MARIO del PRO CISTERNA gli aveva afferrato
l’avambraccio sinistro, strattonandolo con forza verso il basso, e procurandogli dolore alla spalla,;
successivamente il giocatore lo aveva anche spintonato con entrambe le mani sul petto, facendolo
arretrare di circa due metri, tanto da rendere necessario l’intervento dei suoi Dirigenti, per
allontanarlo. A quel punto l’arbitro, non sentendosi più in grado – a causa dei forti dolori alla spalla
– di proseguire l’incontro, ne aveva decretato la sospensione.
Egli si era poi recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Maria Goretti di Latina, dove gli veniva
diagnosticata “una distrazione della spalla sinistra”, con prognosi di gg. 4 s.c.
Alla luce delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara, nonché dalla documentazione medica
allegata al referto arbitrale, risulta quindi comprovata la natura violenta del gesto compiuto dal
calciatore PICA; gesto che, avendo provocato un forte e persistente dolore alla spalla dell’arbitro,
ha costretto quest’ultimo a sospendere la gara, a causa delle menomate condizioni fisiche.
Ribadita l’intollerabilità del comportamento posto in essere dal giocatore, deve quindi ritenersi del
tutto congrua e adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, e parimenti corretta deve
ritenersi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 comminata alla
Società PRO CISTERNA.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando le decisioni adottate dal Giudice Sportivo, così come
anticipato sul C.U. n. 89 dell’8.11.2013.
La tassa reclamo va incamerata.
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