COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 21/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ACD BUSCATE Camp. 2° Categoria Gir. M Gara del 03.11.2013 tra Parabiago / ACD Buscate C.U. n. 21 della delegazione di Legnano datato 07.11.2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 21/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ACD BUSCATE Camp. 2° Categoria Gir. M Gara del 03.11.2013 tra Parabiago / ACD Buscate C.U. n. 21 della delegazione di Legnano datato 07.11.2013. La società ACD BUSCATE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la sanzione della squalifica a carico del calciatore MARINI Gianluca per cinque gare, lamentando che il calciatore, dopo essere stato espulso, ha abbandonato il terreno di giuoco, senza minacciare l'arbitro. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini rileva :la squalifica comminata al MARINI merita di essere mitigata in quanto la reiterazione del comportamento è avvenuta in un unico contesto, in seguito alla espulsione del calciatore. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la sanzione della squalifica a carico di MARINI Gianluca a quattro gare e dispone l’accredito della tassa se non ancora versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it