COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 21/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società GSO LUIGI POGLIANO Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 27.10.2013 tra GSO Luigi Pogliano / Furato C.U. n. 20 della delegazione di Legnano datato 31.10.2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 21/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società GSO LUIGI POGLIANO Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 27.10.2013 tra GSO Luigi Pogliano / Furato C.U. n. 20 della delegazione di Legnano datato 31.10.2013. La società GSO LUIGI POGLIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Provinciale che ha comminato la sanzione della squalifica fino al 15.04.2014 a carico dell’allenatore LOMBARDO Andrea, lamentando che il proprio tesserato avrebbe lanciato il pallone per terra come gesto di stizza nei confronti dei propri giocatori, colpendo solo accidentalmente l’arbitro. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini rileva che dal rapporto di gara - fonte primaria e privilegiata di prova - emerge chiaramente che al termine della gara il sig. LOMBARDO Andrea lanciava il pallone verso l’arbitro colpendolo alla coscia sinistra, ma ciò avveniva ad una distanza di circa sette metri. Orbene, la Commissione ritiene che tale gesto – alla luce della descrizione compiuta dal direttore di gara - non sia da qualificarsi come violento, ma aggressivo e che alcuna conseguenza fisica è derivata all’arbitro. Per tale ragione la sanzione deve essere mitigata. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La sanzione della squalifica a carico di LOMBARDO Andrea fino 31.01.2013. Dispone l’accredito della tassa se non ancora versata.
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