COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 21/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società SAN LAZZARO Camp. Juniores. Reg. Gir. A/C Gara del 02.11.2013 tra San Lazzaro / Calcio Bovezzo C.U. n. 27 del CRL datato 07.11.2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 21/11/2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società SAN LAZZARO Camp. Juniores. Reg. Gir. A/C
Gara del 02.11.2013 tra San Lazzaro / Calcio Bovezzo
C.U. n. 27 del CRL datato 07.11.2013
La società SAN LAZZARO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale ha inibito il Presidente, VALENZA Angelo, sino al 17.12.2013 lamentando di non aver insultato e/o offeso l'arbitro, e di aver legittimamente contestato la pretesa dello stesso di ottenere l'organigramma della società che poi è stato comunque consegnato.
La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS osserva : dal rapporto arbitrale emerge che il VALENZA non ha offeso l'arbitro, limitandosi a protestare e che ha consegnato all'arbitro in ritardo l'organigramma della società.
La gravità di tale comportamento, non offensivo, giustifica una lieve mitigazione dell'inibizione.
Tanto premesso e ritenuto
RIDUCE
l'inibizione comminata al sig. VALENZA Angelo sino al 30.11.2013 e dispone l’accredito della relativa tassa.
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