COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 21/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD ROZZANO CALCIO Camp. Giovanissimi Reg. Fascia A Gir. D Gara del 03.11.2013 tra ASD Rozzano Calcio / Enotria C.U. n. 27 del CRL datato 07.11.2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 21/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD ROZZANO CALCIO Camp. Giovanissimi Reg. Fascia A Gir. D Gara del 03.11.2013 tra ASD Rozzano Calcio / Enotria C.U. n. 27 del CRL datato 07.11.2013. La società ASD ROZZANO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della squalifica per cinque gare a carico del calciatore PIPITONE Andrea, lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva rispetto al comportamento tenuto nei confronti dell'arbitro. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, sentito l'arbitro a chiarimenti, osserva : l'arbitro sentito a chiarimenti da questa Commissione ha precisato che il PIPITONE è stato fermato dai propri compagni di squadra che lo trattenevano da una distanza di circa tre metri, mentre lo insultava. La gravità del comportamento giustifica la squalifica comminata dal GS al calciatore la quale merita pertanto di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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