COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 20/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO IN PROPRIO DEL CALCIATORE FERRINI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA ATLETICO RECANATI/PONTEROSSO CALCIO ANCONA DEL 2.11.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 34 del 6.11.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 20/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO IN PROPRIO DEL CALCIATORE FERRINI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA ATLETICO RECANATI/PONTEROSSO CALCIO ANCONA DEL 2.11.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 34 del 6.11.2013) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore FERRINI Francesco, asseritamente tesserato per la società G.S.D. Ponterosso Calcio Ancona, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per avere “partecipato alla rissa che ha causato l’interruzione della gara, colpendo con calci, pugni e sputi alcuni giocatori avversari”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore sanzionato, deducendo la propria assoluta estraneità ai fatti contestatigli, trovandosi “lontanissimo dalla zona in cui più accese erano le discussioni”, e chiedendo, anche avanti a questa Commissione, l’annullamento della sanzione impugnata. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Ferrini, identificato con assoluta certezza, colpì con un calcio ad una gamba il calciatore numero cinque della squadra avversaria che lo aveva spintonato. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro ed il reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la condotta ascritta al Ferrini, come qui precisata dal direttore di gara, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva e, quindi, sanzionata con la pena ivi prevista nel minimo edittale, diminuita per l’applicazione dell’attenuante della provocazione; • ritenuto, pertanto, di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dal calciatore FERRINI Francesco e, per l’effetto, gli riduce la squalifica a due giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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