COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 20/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO IN PROPRIO DEL CALCIATORE PETRELLA MASSIMILIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA ATLETICO RECANATI/PONTEROSSO CALCIO ANCONA DEL 2.11.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 34 del 6.11.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 20/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO IN PROPRIO DEL CALCIATORE PETRELLA MASSIMILIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA ATLETICO RECANATI/PONTEROSSO CALCIO ANCONA DEL 2.11.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 34 del 6.11.2013) Con reclamo ritualmente proposto, il calciatore PETRELLA Massimiliano, asseritamente tesserato per la società G.S.D. Ponterosso Calcio Ancona, ha impugnato il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ancona gli ha inflitto la squalifica per tre gare effettive per avere “partecipato alla rissa che ha causato l’interruzione della gara, colpendo con calci, pugni e sputi alcuni giocatori avversari”. Il reclamante, nei propri motivi di doglianza e davanti a questa Commissione, deducendo la propria assoluta estraneità ai fatti contestatigli, trovandosi “lontanissimo dalla zona in cui più accese erano le discussioni”, ha chiesto l’annullamento della sanzione impugnata. Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Secondo quanto qui precisato dall’arbitro, il Petrella, identificato con assoluta certezza, sputò contro il calciatore numero quindici della squadra avversaria attingendolo in pieno viso. Relativamente alla sanzione, questa Commissione rileva che, integrando lo sputo un fatto avente natura indiscutibilmente violenta ed intenzionale, sanzionato dall’art. 19, comma 4 lett. b) del Cgs, deve confermarsi, sia pur con diversa motivazione, la squalifica di tre giornate, peraltro corrispondente al minimo edittalmente previsto dalla suddetta norma. P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto in proprio dal calciatore PETRELLA Massimiliano e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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