COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 20/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO IN PROPRIO DEL CALCIATORE SAVELLI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA ATLETICO RECANATI/PONTEROSSO CALCIO ANCONA DEL 2.11.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 34 del 6.11.2013)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 74 del 20/11/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO IN PROPRIO DEL CALCIATORE SAVELLI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA ATLETICO RECANATI/PONTEROSSO CALCIO ANCONA DEL 2.11.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “E”
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 34 del 6.11.2013)
Con reclamo ritualmente proposto, il calciatore SAVELLI Stefano, asseritamente tesserato per la società G.S.D. Ponterosso Calcio Ancona, ha impugnato il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ancona gli ha inflitto la squalifica per tre gare effettive per avere “partecipato alla rissa che ha causato l’interruzione della gara, colpendo con calci, pugni e sputi alcuni giocatori avversari”.
Il reclamante, nei propri motivi di doglianza e davanti a questa Commissione, deducendo di essersi “prodigato - in qualità di capitano della squadra - per smorzare la tensione e rasserenare gli animi “ e, negando ogni addebito, ha chiesto l’annullamento della sanzione impugnata.
Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Secondo quanto qui precisato dall’arbitro, il Savelli, identificato con assoluta certezza, con un pugno colpì alla spalla il calciatore numero dieci della squadra avversaria.
Relativamente alla sanzione, questa Commissione rileva che, integrando il pugno un fatto avente natura indiscutibilmente violenta ed intenzionale, sanzionato dall’art. 19, comma 4 lett. b) del Cgs, deve confermarsi la squalifica di tre giornate, peraltro corrispondente al minimo edittalmente previsto dalla suddetta norma.
P.Q.M.
la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto in proprio dal calciatore SAVELLI Stefano e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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