COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 20/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ATLETICO RECANATI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO RECANATI/PONTEROSSO CALCIO ANCONA DEL 2.11.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 34 del 6.11.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 20/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ATLETICO RECANATI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO RECANATI/PONTEROSSO CALCIO ANCONA DEL 2.11.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 34 del 6.11.2013) Il reclamo è inammissibile mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame medesimo. La Commissione, P.Q.M. visti gli artt. 33, comma 5, e 46, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Atletico Recanati per difetto di contraddittorio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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