COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 20/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. FILOTTRANO P. AD AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CANTINE RIUNITE/POL. FILOTTRANO DEL 2.11.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 64 del 6.11.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 20/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. FILOTTRANO P. AD AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CANTINE RIUNITE/POL. FILOTTRANO DEL 2.11.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 64 del 6.11.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva alla calciatrice BARBINI Roberta, asseritamente tesserata a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per otto gare effettive per il comportamento da questa tenuto, nella corso dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Pol. Filottrano P. AD chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta alla propria tesserata, in quanto questa sarebbe andata a sbattere, peraltro lievemente, con l’arbitro in maniera del tutto fortuita, e mai si rivolse allo stesso con il “fare minaccioso” contestatole. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato la condotta ascritta alla Barbini, precisando, tra l’altro, di non avere subito alcuna conseguenza dal contatto fisico con la stessa calciatrice. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta della calciatrice Barbini si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta, posta in essere in un unico contesto e priva di ulteriori contenuti, in particolare di violenza e di concrete minacce nei confronti dell’arbitro; • ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo della condotta posta in essere dalla Barbini nonché ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dalla Pol. Filottrano P. AD e, per l’effetto, riduce a tre giornate di gara la squalifica della calciatrice BARBINI Roberta. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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