COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 21.11.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 13/10/2013 GATTINARA F.C. – OSMON SUNO

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 21.11.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 13/10/2013 GATTINARA F.C. - OSMON SUNO La società ASD GATTINARA, con raccomandata spedita il giorno 16/10/2013, ha inteso presentare rituale reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe. L'atto è stato notificato alla controparte ACD OSMON SUNO che ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni. La reclamante si duole che la società OSMON SUNO abbia fatto partecipare alla gara oggetto del gravame il giocatore BETTINI DOMENICO (19/04/1989), non avente titolo a prendervi parte in quanto squalificato per mesi TRE dalla Commissione Disciplinare Nazionale con delibera nº475 riportata sul C.U. nº22 pubblicato in Roma il 04/10/2013. Per quanto sopra la società GATTINARA chiede l'applicazione dell'art.12 comma 5 del C.G.S. (rectius art.17 comma 5) con la conseguente aggiudicazione della gara in proprio favore. Nelle proprie controdeduzioni la società OSMON SUNO rivendica la correttezza del proprio comportamento allegando fotocopia dell'avviso di raccomandata da parte della C.D.N. dal quale risulta che la comunicazione è pervenuta solo in data 16 ottobre 2013 e cioè dopo l'effettuazione della gara in questione. Per una maggiore chiarezza di tutta la vicenda si ritiene opportuna una rapida ricostruzione dei fatti che hanno dato origine al provvedimento disciplinare a carico del BETTINI. In data 18 giugno 2012 il Presidente della Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. PIEMONTE E VALLE D'AOSTA effettuava una segnalazione alla Procura Federale in merito al comportamento assunto dal signor BETTINI DOMENICO, tesserato per società dilettantistica di altra regione, in occasione della gara PONDERANO - VIRTUS VERCELLI del 19/05/2012 (campionato Juniores Provinciale), alla quale assisteva come spettatore, nei confronti dell'arbitro. Dopo gli accertamenti esperiti dall'Ufficio indagini della F.I.G.C., il Procuratore Federale, con atto del 24 giugno 2013, deferiva innanzi alla C.D.N. il signor BETTINI DOMENICO, all'epoca dei fatti tesserato per la società ASD CITTANOVA INTERPIANA CALCIO, per rispondere della violazione di cui all'art.1 del C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver tenuto un comportamento gravemente irriguardoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro della gara summenzionata. Al termine del procedimento la Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del proposto deferimento, infliggeva al signor BETTINI DOMENICO la sanzione della squalifica per MESI TRE come da C.U. nº22 pubblicato in Roma il 04/10/2013. Passando all'esame del merito del reclamo proposto, giova anzitutto ricordare che i provvedimenti irrogati dalle Commissioni Disciplinari a seguito di deferimento da parte della Procura Federale non vengono dati per conosciuti alla data della pubblicazione del comunicato ufficiale, come per tutti gli altri, ma per essi è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati e la validità decorre dalla data di ricevimento della raccomandata. Si è provveduto quindi ad interessare la segreteria della C.D.N. in Roma che ci ha trasmesso il report tratto dal sito di Poste Italiane, dal quale risulta che entrambe le raccomandate sono state inoltrate in data 08/10/2013 riservandosi di far seguire le cartoline di avvenuto ricevimento non appena in possesso. Per quanto riguarda la società di appartenenza l'invio è avvenuto erroneamente alla sede della preesistente società ACD BORGOPAL di Borgovercelli ed il ritiro è stato curato in data 16/10/2013, esattamente come documentato dalla società OSMON SUNO, la quale, a partire da tale data, ha fermato il giocatore non impiegandolo più. Da parte sua il Bettini, tramite raccomandata, ci ha comunicato di essere venuto a conoscenza della sanzione di squalifica solo dopo la comunicazione avuta dalla propria società e di aver provveduto, nei tempi previsti, ad inoltrare ricorso alla Corte Di Giustizia Federale. In data 15 novembre 2013, a seguito di una ennesima telefonata alla segreteria della C.D.N., ci veniva comunicato che la raccomandata al Bettini era pervenuta di ritorno proprio in mattinata con la dicitura "indirizzo inesatto e sconosciuto": fotocopia della busta stessa è stata allegata agli atti a nostre mani (si precisa che l'indirizzo era quello comunicato a suo tempo dall'interessato alla procura federale e non modificato successivamente). Atteso quanto dettagliatamente argomentato in premessa, risulta acclarato che sia la società OSMON SUNO che il calciatore BETTINI sono venuti a conoscenza della squalifica in data posteriore a quella della gara oggetto del gravame e pertanto la partecipazione alla stessa deve ritenersi regolare a pieno titolo per cui SI DELIBERA - di rigettare il reclamo presentato dalla società GATTINARA risultando infondate le doglianze della stessa. - di disporre l'omologazione della gara con il risultato conseguito in campo e cioè: GATTINARA - OSMON SUNO 0-1 - di porre a carico della società GATTINARA la tassa reclamo che non risulta versata. - quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. nº25 del 17/10/2013.
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