COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 21.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti di: BENEDICENTI Edoardo, Presidente dell’ASD CALCIO CHIERI 1955 all’epoca dei fatti, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2011-2012 del Settore Giovanile e Scolastico per aver permesso che il signor Gilormo Mirko partecipasse ad un provino allenamento presso la società ASD Calcio Chieri 1955 senza avere preventivamente richiesto il nulla osta alla società ACSD Cambiano per la quale era tesserato; GILORMO Mirko, calciatore tesserato dell’ ACSD CAMBIANO, per violazione dell’art. 1 commi 1 C.G.S., in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2011-2012 del Settore Giovanile e Scolastico per aver partecipato ad un provino allenamento presso la società ASD Calcio Chieri 1955 senza il preventivo nulla osta alla società ACSD Cambiano per la quale lo stesso calciatore era tesserato; la società ASD CHIERI CALCIO 1955, per violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S., a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 21.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti di: BENEDICENTI Edoardo, Presidente dell’ASD CALCIO CHIERI 1955 all’epoca dei fatti, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2011-2012 del Settore Giovanile e Scolastico per aver permesso che il signor Gilormo Mirko partecipasse ad un provino allenamento presso la società ASD Calcio Chieri 1955 senza avere preventivamente richiesto il nulla osta alla società ACSD Cambiano per la quale era tesserato; GILORMO Mirko, calciatore tesserato dell’ ACSD CAMBIANO, per violazione dell’art. 1 commi 1 C.G.S., in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2011-2012 del Settore Giovanile e Scolastico per aver partecipato ad un provino allenamento presso la società ASD Calcio Chieri 1955 senza il preventivo nulla osta alla società ACSD Cambiano per la quale lo stesso calciatore era tesserato; la società ASD CHIERI CALCIO 1955, per violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S., a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente. Con atto del 3 ottobre 2013 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione i soggetti in epigrafe indicati per le violazioni ivi contestate. All’udienza del 15 novembre 2013, avanti questa Commissione compariva. l’avv. Marco Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale. Compariva altresì il deferito Edoardo Benedicenti, con delega a rappresentare la Società Chieri Calcio. Non compariva il deferito Gilormo Mirko, per il quale la Procura Federale chiedeva la sanzione dell’ammonizione. Il Procuratore Federale ed il deferito Benedicenti, in rappresentanza altresì della società ASD Chieri Calcio 1955, concordemente richiedevano, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., l’applicazione delle seguenti sanzioni: - 20 giorni di inibizione a carico di Benedicenti Edoardo; - Euro 200 di ammenda a carico della società ASD Calcio Chieri 1955. L’organo giudicante riteneva corretta la qualificazione dei fatti come formulata e congrua la sanzione indicata. Con riferimento alla posizione del calciatore Gilormo, che non ha mai negato il fatto storico, si evidenzia la contenuta e marginale gravità della condotta, posta in essere da un ragazzo di 12 anni accompagnato all’allenamento-provino da amici delegati dai genitori. La giovane età porta a ritenere che il calciatore non avesse piena consapevolezza dei doveri riconducibili al tesseramento per una Società sportiva. Adeguata e proporzionata appare pertanto la sanzione richiesta dal Procuratore Federale. P. Q. M. La Commissione Disciplinare, ai sensi dell’art 23 C.G.S., applica, su concorde richiesta delle parti, la sanzione dell’inibizione per venti giorni a carico di Benedicenti Edoardo e dell’ammenda di euro 200 a carico della società ASD Chieri Calcio 1955. Infligge al calciatore Gilormo Mirko la sanzione dell’ammonizione.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it