COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 21.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori Jacopo BARUFFATO, Vincenzo LOVREGLIO, Giuseppe ZAPPELLA, Daniele PERAZZOLO, Danilo DUTTO, Denis DUTTO, Federico BERTINO, Paolo MALERBA, Antonio D’AMATO, Manuele BATTAGLIA, Andy DRAGONE, Alberto MOLA, Luca TORREGIANI, Mirko BOVOLENTA, Simone BOVOLENTA, Andrea GIORDANO, Luigi FAZIO, Stefano MANDES, Gianluca CIRILLO calciatori già tesserati per la società A.C.D. RIVOLI CALCIO, Francesco BAELI Presidente della società A.C.D. RIVOLI CALCIO e la società medesima per rispondere i calciatori della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento art. 92 N.O.I.F., il Presidente per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento art. 91 N.O.I.F., la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 co. 1 e 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 21.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori Jacopo BARUFFATO, Vincenzo LOVREGLIO, Giuseppe ZAPPELLA, Daniele PERAZZOLO, Danilo DUTTO, Denis DUTTO, Federico BERTINO, Paolo MALERBA, Antonio D’AMATO, Manuele BATTAGLIA, Andy DRAGONE, Alberto MOLA, Luca TORREGIANI, Mirko BOVOLENTA, Simone BOVOLENTA, Andrea GIORDANO, Luigi FAZIO, Stefano MANDES, Gianluca CIRILLO calciatori già tesserati per la società A.C.D. RIVOLI CALCIO, Francesco BAELI Presidente della società A.C.D. RIVOLI CALCIO e la società medesima per rispondere i calciatori della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento art. 92 N.O.I.F., il Presidente per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento art. 91 N.O.I.F., la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 co. 1 e 2 C.G.S. Con atto del 24.9.2013 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione i calciatori Jacopo BARUFFATO, Vincenzo LOVREGLIO, Giuseppe ZAPPELLA, Danilo DUTTO, Denis DUTTO, Federico BERTINO, Paolo MALERBA, Antonio D’AMATO, Manuele BATTAGLIA, Andy DRAGONE, Alberto MOLA, Luca TORREGIANI, Mirko BOVOLENTA, Simone BOVOLENTA, Andrea GIORDANO, Luigi FAZIO, Stefano MANDES, Gianluca CIRILLO per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, in particolare per essersi rifiutati di partecipare alle gare del Campionato di Eccellenza del 26.2.2012 e 4.3.2012 e, per quanto riguarda il calciatore Daniele PERAZZOLO, solo per la gara del 4.3.2012 con il CANELLI essendo squalificato per quella del 26.2.2012; Il sig. Francesco BAELI per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, non avendo corrisposto ai propri calciatori tesserati quanto previsto e concordato all’atto del tesseramento e finanche i rimborsi spese dovuti; la Società RIVOLI CALCIO per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni attribuite rispettivamente al proprio Presidente e ai propri tesserati. Il presente procedimento trae origine da una nota del 24.3.2012 inviata alla Procura Federale dal Segretario del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in cui si segnalava la mancata presentazione della rappresentativa della società A.C.D. RIVOLI CALCIO alle gare con il BRA da disputarsi il 26.2.2012 e contro il CANELLI da disputarsi il 4.3.2012. Nel corso delle accurate indagini veniva acquisita la documentazione utile alla ricostruzione dei fatti, venivano interrogati il Presidente della Società sig. BAELI Francesco, il direttore sportivo sig. Lorenzo GAVAZZA, il direttore generale sig. Roberto CIAVARELLA, il capitano della squadra Antonio D’AMATO ed il calciatore Danilo DUTTO. Si accertava quindi che, in occasione delle due gare sopra indicate era avvenuto una sorta di ammutinamento da parte dei calciatori che intendevano sfogare così il loro malcontento sia per il mancato pagamento dei rimborsi spese promessi, sia per il recente esonero del giocatore-allenatore sig. ZAPPELLA Giuseppe e del direttore sportivo sig. GAVAZZA. Nella seduta del 15.11.2013, avanti a questa Commissione è comparso l’avv. Marco Stefanini in rappresentanza della Procura Federale. Sono altresì comparsi i calciatori CIRILLO, MANDES, BARUFFATO, ZAPPELLA, PERAZZOLO, DUTTO Danilo e Denis, BERTINO e GIORDANO. Tutti gli altri deferiti, ivi compreso il Presidente del RIVOLI CALCIO, restavano assenti. Preliminarmente veniva disposto lo stralcio delle procedure a carico del sig. ZAPPELLA per omessa notifica dell’atto di deferimento presso la società di appartenenza e del sig. CIRILLO dietro richiesta di termine da parte della Procura Federale per l’esame di memoria difensiva presentata dal calciatore deferito e non acquisita agli atti del giudizio disciplinare. L’esame di entrambe le posizioni veniva rinviato alla seduta del 13.12.2013 ore 14,45. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: due giornate di squalifica a carico di ciascuno dei seguenti giocatori Jacopo BARUFFATO, Vincenzo LOVREGLIO, Danilo DUTTO, Denis DUTTO, Federico BERTINO, Paolo MALERBA, Antonio D’AMATO, Manuele BATTAGLIA, Andy DRAGONE, Alberto MOLA, Luca TORREGIANI, Mirko BOVOLENTA, Simone BOVOLENTA, Andrea GIORDANO, Luigi FAZIO, Stefano MANDES, una giornata di squalifica a carico del calciatore Daniele PERAZZOLO, mesi sei di inibizione a carico del sig. BAELI, ammenda per € 1000,00 a carico della società A.C.D. RIVOLI CALCIO. Il sig. BARUFFATO dichiara, a discolpa propria e dei propri compagni di squadra, di essersi presentato presso gli uffici della Federazione e di aver segnalato la situazione sua e dei suoi compagni ma di essersi sentito rispondere che non si poteva fare nulla. MOTIVI DELLA DECISIONE Come dianzi accennato, le accurate indagini hanno consentito di accertare in modo compiuto sia il grave disordine gestionale della A.C.D. RIVOLI CALCIO sia l’ammutinamento operato dall’intero parco giocatori della Società in due distinte gare. Non v’è alcun dubbio che il rifiuto di giocare sia atto contrario allo spirito che dovrebbe animare l’attività sportiva e, in modo particolare, quella dilettantistica e, pertanto i calciatori deferiti abbiano violato i doveri di lealtà correttezza e probità. Il fatto che la condotta addebitata sia maturata in un contesto di ripetute inadempienze e di forti dissidi nell’ambito della società può valere a contenere il giudizio di gravità del gesto ma non certo a giustificarlo. Pienamente provate appaiono altresì le inadempienze del Presidente del RIVOLI CALCIO posto che sono state acquisite le ricevute di somme versate in acconto con saldo da percepire. Nel delineato contesto le sanzioni richieste dalla Procura Federale a carico di ciascun calciatore meritano piena conferma in quanto corrispondenti al numero di incontri non disputati in assenza di giustificazione. Vanno altresì confermate le sanzioni richieste a carico del sig. BAELI e della società RIVOLI CALCIO in quanto pienamente congrue alla gravità degli addebiti ascritti, P. Q. M. La Commissione Disciplinare, - dichiara i calciatori Jacopo BARUFFATO, Vincenzo LOVREGLIO, Danilo DUTTO, Denis DUTTO, Federico BERTINO, Paolo MALERBA, Antonio D’AMATO, Manuele BATTAGLIA, Andy DRAGONE, Alberto MOLA, Luca TORREGIANI, Mirko BOVOLENTA, Simone BOVOLENTA, Andrea GIORDANO, Luigi FAZIO, Stefano MANDES responsabili della violazione loro ascritta e, per l’effetto, infligge ad ognuno di essi la sanzione della squalifica per due gare. - dichiara il calciatore Daniele PERAZZOLO responsabile della violazione ascritta e, per l’effetto, infligge al medesimo la sanzione della squalifica per una gara. - dichiara il sig. Francesco BAELI responsabile della violazione ascritta e, per l’effetto, infligge al medesimo la sanzione dell’inibizione per mesi sei. - dichiara la Società A.C.D. RIVOLI CALCIO responsabile della violazione ascritta e, per l’effetto, infligge alla medesima le sanzioni dell’ammenda per € 1.000,00 (mille0).
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