COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 21.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale d) Ricorso della A.S.D. CASTAGNOLE PANCALIERI avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 25 del 17.10.2013, con il quale veniva comminata la squalifica per otto gare al giocatore FORGIA Luigi (gara Pol. Gaviese/Castagnole Pancalieri del 13.10.2013 – Campionato di Promozione Girone D)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 21.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
d) Ricorso della A.S.D. CASTAGNOLE PANCALIERI avverso il provvedimento del Giudice
Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 25 del
17.10.2013, con il quale veniva comminata la squalifica per otto gare al giocatore FORGIA
Luigi (gara Pol. Gaviese/Castagnole Pancalieri del 13.10.2013 - Campionato di Promozione
Girone D)
Con il ricorso in oggetto la società CASTAGNOLE PANCALIERI richiede una riduzione della
sanzione comminata al proprio giocatore sig. FORGIA Luigi, contestando parzialmente le risultanze
del rapporto arbitrale ed affermando in particolare che il gesto osceno riferito dal primo assistente
dell’arbitro come compiuto dal giocatore squalificato nei riguardi del pubblico, in realtà non sarebbe
mai avvenuto.
La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e la documentazione di gara, sentita la società
ricorrente che ne ha fatto rituale richiesta e sentito altresì a chiarimenti l’assistente dell’arbitro sig.
Savinelli Andrea, esprime le seguenti considerazioni.
Premesso che l’audizione dell’assistente arbitrale si è resa necessaria in quanto l’episodio
contestato dalla ricorrente, relativo al fatto che il giocatore squalificato avrebbe schernito il pubblico
correndo con i calzoncini e gli slip abbassati ed esibendo i genitali, presentava alcuni aspetti non
compiutamente descritti e dunque da approfondire, ritiene codesta Commissione che le
dichiarazioni rese dall’assistente in questione non soltanto non siano servite a fare chiarezza, ma
assumano contorni di inverosimiglianza.
Da un lato ed in base alla descrizione fornita dall’assistente con l’ausilio di un disegno, non si
comprende come sia possibile che il sig. Forgia sia stato visto esibire i genitali soltanto da lui e non
dall’altro assistente né tantomeno dal direttore di gara, entrambi più vicini al giocatore ed in una
posizione privilegiata rispetto alla sua. Tanto più che, sempre in base a quanto riferito, la condotta
del sig. Forgia sarebbe iniziata sul lato del campo a fianco della tribuna (dal lato opposto rispetto
alla linea del terreno di gioco presidiata dall’assistente) e sarebbe terminata soltanto nel cerchio del
centrocampo, dovendo quindi necessariamente avere avuto una durata di alcuni secondi.
Aggiungasi ancora che il gesto del correre per alcuni metri con i calzoncini e gli slip abbassati
appare certo non molto agevole. Ma quel che appare ancora più incomprensibile è che al 38° del
secondo tempo, in relazione all’episodio dello sputo con il quale il sig. Forgia, sempre in base alla
descrizione fornita, mentre correva con i calzoncini abbassati, avrebbe attinto una spettatrice,
l’assistente arbitrale ha riferito che la spettatrice, al termine della partita, si sarebbe recata da lui (e
non dal direttore di gara!) per fargli vedere lo sputo in questione, che non aveva rimosso proprio per
poterlo esibire. Tale circostanza, in considerazione del tempo trascorso tra il momento in cui si
sarebbe verificato l’episodio ed il fischio finale, avvenuto dieci minuti dopo (il rapporto arbitrale
riferisce di un’espulsione comminata al 47° del II tempo), rende la circostanza francamente
inverosimile, lascia presumere nella migliore delle ipotesi che l’assistente arbitrale abbia travisato il
gesto effettivamente compiuto dal sig. Forgia e comporta la trasmissione degli atti relativi al
presente procedimento alla Procura Federale, al fine di valutare il comportamento e le dichiarazioni
del sig. Savinelli.
Nel valutare invece il comportamento del sig. Forgia, occorre tenere presente che, secondo quanto
riferito anche dalla società Castagnole Pancalieri, il medesimo avrebbe ingiuriato il pubblico
esibendo il dito medio, rendendosi altresì responsabile di un gesto violento nei confronti di un
giocatore avversario che oltre tutto sarebbe stato anche attinto con uno sputo. Ne consegue che la
censurabile condotta tenuta dal sig. Forgia, anche a prescindere dall’episodio osceno di cui si è
detto sopra, dovrà comunque essere rigorosamente sanzionata.
Per tali motivi la Commissione Disciplinare
RIDUCE
A sei giornate la squalifica comminata al giocatore FORGIA Luigi.
Nulla dispone relativamente alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
Ordina la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Procura Federale perché valuti la
posizione dell’assistente arbitrale sig. Savinelli Andrea.
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