COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 21.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale f) Ricorso proposto dalla Società LA RONDINESE avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato Mordenti Enrico di cui al comunicato n. 19 del 07/11/2013 – Delegazione Provinciale di Vercelli – gara LA RONDINESE – CASTIGLIANO del 13/10/2013 – campionato di II categoria – Girone C
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 21.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
f) Ricorso proposto dalla Società LA RONDINESE avverso il provvedimento adottato dal
Giudice Sportivo nei confronti del tesserato Mordenti Enrico di cui al comunicato n. 19 del
07/11/2013 – Delegazione Provinciale di Vercelli – gara LA RONDINESE – CASTIGLIANO del
13/10/2013 – campionato di II categoria – Girone C
Con ricorso tempestivamente presentato, la Società LA RONDINESE ha proposto reclamo avverso
il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo in relazione all’incontro in oggetto, con il
quale veniva comminata la sanzione della squalifica per sei gare a carico del giocatore Mordenti
Enrico, reo di aver colpito con una pallonata il volto di un avversario e di aver successivamente
afferrato il polso dell’Arbitro stringendolo con forza nel tentativo di convincerlo a non espellerlo.
La ricorrente chiede la riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato ritenendola
eccessiva ed ingiustificata nella quantificazione, contestando del tutto la condotta addebitata al
proprio tesserato nei confronti del direttore di gara.
In realtà dall’esame del referto arbitrale, che come è noto costituisce fonte di prova privilegiata nella
Giustizia sportiva, emerge in modo preciso e circostanziato il comportamento del tesserato Mordenti
che dopo la notifica del provvedimento di espulsione afferrava il polso dell’arbitro con forza al fine di
convincerlo a non espellerlo.
Ebbene, se la ricostruzione in fatto non può essere messa in discussione, appare comunque
eccessiva la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo atteso che il gesto del Mordenti nei confronti
dell’Arbitro, se pur censurabile, appare, più che violento, istintivo e dettato dall’impeto del momento.
In quanto tale è sì meritevole di sanzione ma in forma leggermente attenuata a quella comminata
dal Giudice Sportivo.
Ciò considerato la Commissione Disciplinare ritiene meritevole di attenuazione il provvedimento
oggetto di reclamo e, pertanto,
a c c o g l i e
il ricorso proposto dalla A.S.D. LA RONDINESE, riducendo da SEI a CINQUE le giornate di
squalifica inflitte al giocatore Mordenti Enrico.
Share the post "COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 21.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale f) Ricorso proposto dalla Società LA RONDINESE avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato Mordenti Enrico di cui al comunicato n. 19 del 07/11/2013 – Delegazione Provinciale di Vercelli – gara LA RONDINESE – CASTIGLIANO del 13/10/2013 – campionato di II categoria – Girone C"