COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 21.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale g) Reclamo proposto dalla A.S.D. G.P. SAN LUIGI SANTENA avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 19 del 31/10/13 della Delegazione Provinciale di Asti in riferimento alla gara SAN LUIGI SANTENA – PRALORMO disputata il 26/10/13 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciali – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 21.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale g) Reclamo proposto dalla A.S.D. G.P. SAN LUIGI SANTENA avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 19 del 31/10/13 della Delegazione Provinciale di Asti in riferimento alla gara SAN LUIGI SANTENA - PRALORMO disputata il 26/10/13 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciali – Girone A Con reclamo spedito a mezzo fax in data 11/11/13, la A.S.D. G.P. SAN LUIGI SANTENA contesta la squalifica per nove gare inflitta al giocatore GHERARDI Stefano deliberata dal Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 19 del 31/10/13 della Delegazione Provinciale di Asti, a seguito del rapporto del direttore della gara SAN LUIGI SANTENA – PRALORMO disputata il 26/10/13 nell’ambito del Girone A del Campionato Juniores Provinciali. La Commissione Disciplinare Territoriale, •rilevato, preliminarmente, che il ricorso è stato proposto oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’Organo che si intende impugnare, con palese violazione del disposto normativo di cui all’art. 38, n° 2 del C.G.S.; •osservato che il mancato rispetto dei termini procedurali previsti preclude la trattazione del merito; DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo di cui trattasi, disponendo l’incameramento della tassa reclamo, che non risulta versata dalla A.S.D. G.P. SAN LUIGI SANTENA e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica per NOVE gare inflitta al giocatore GHERARDI Stefano.
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