• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 21.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 27/6/2012 (prot.
N.2069.1/ADS/Segr.) nei confronti di:
– Potito Perruggini, all’epoca dei fatti, Amministratore Unico e legale rappresentante della Soc.
U.S. Foggia SpA per rispondere della violazione di cui all’art.30 dello Statuto della F.I.G.C. in
relazione all’art.15 del C.G.S., per avere, con atto di citazione depositato presso Tribunale
Ordinario di Foggia in data 23/1/2013, convenuto in giudizio la Soc. Cagliari Calcio SpA ed il sig.
Marco SAU per sentire dichiarare la nullità del contratto intercorso fra le parti in causa e, in via
gradata, dichiararsi la intervenuta risoluzione del contratto de quo per colpevole inadempimento
del Cagliari Calcio SpA;
– della società U.S. Foggia SpA ex art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva a titolo di
responsabilità diretta per la condotta posta in essere dal proprio legale rappresentante sig.
Potito Perruggini che ha azionato la propria pretesa innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria in
difetto di esperimento dei mezzi previsti dall’ordinamento sportivo, ed in particolare senza la
devoluzione della questione alla competente Commissione Tesseramenti, nonostante la reiezione
della richiesta di scioglimento del vincolo della clausola compromissoria.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 21.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 27/6/2012 (prot.
N.2069.1/ADS/Segr.) nei confronti di:
- Potito Perruggini, all’epoca dei fatti, Amministratore Unico e legale rappresentante della Soc.
U.S. Foggia SpA per rispondere della violazione di cui all’art.30 dello Statuto della F.I.G.C. in
relazione all’art.15 del C.G.S., per avere, con atto di citazione depositato presso Tribunale
Ordinario di Foggia in data 23/1/2013, convenuto in giudizio la Soc. Cagliari Calcio SpA ed il sig.
Marco SAU per sentire dichiarare la nullità del contratto intercorso fra le parti in causa e, in via
gradata, dichiararsi la intervenuta risoluzione del contratto de quo per colpevole inadempimento
del Cagliari Calcio SpA;
- della società U.S. Foggia SpA ex art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva a titolo di
responsabilità diretta per la condotta posta in essere dal proprio legale rappresentante sig.
Potito Perruggini che ha azionato la propria pretesa innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria in
difetto di esperimento dei mezzi previsti dall’ordinamento sportivo, ed in particolare senza la
devoluzione della questione alla competente Commissione Tesseramenti, nonostante la reiezione
della richiesta di scioglimento del vincolo della clausola compromissoria.
FATTO
In data 21/3/2013, alcuni quotidiani sportivi, riportavano la notizia che la U.S. Foggia spa, aveva
promosso un’azione giudiziaria contro la società Cagliari Calcio spa al fine di ottenere la
declaratoria di nullità (ed in subordine di risoluzione) del contratto di trasferimento del calciatore
Marco SAU con tutte le conseguenze connesse e relative alla invalidità di tale trasferimento.
Le indagini disposte dalla Procura Federale della FIGC, acclaravano che –in effetti- con atto di
citazione del 23/1/2013 l’U.S. Foggia spa, aveva effettivamente adito la Magistratura ordinaria per
ottenere –nei confronti della Cagliari Calcio spa-, la declaratoria di invalidità del succitato
trasferimento del calciatore SAU, così violando la clausola compromissoria prevista dall’art.30
dello Statuto Federale della F.I.G.C.
Sulla base degli accertamenti eseguiti dall’inquirente, la Procura Federale, con la su menzionata
nota del 27/6/2012, deferiva a questa Commissione le parti innanzi menzionate, per rispondere
delle violazioni loro contestate.
Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, con racc. a.r. del 14/10/2013, la Commissione
Disciplinare Territoriale Puglia, disponeva la convocazione dei deferiti e del rappresentante della
Procura Federale, per l’udienza dell’11/11/2013, alla quale comparivano:
-l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale;
-il sig. Perruggini Potito in proprio e nella qualità di amministratore Delegato della soc. U.S. Foggia
spa, assistito dall’avv. Gianfranco Corsini.
Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, prendeva la parola l’avv. Monaco per la
Procura Federale, il quale dopo breve discussione chiedeva affermarsi la responsabilità dei
deferiti ed infliggere loro le seguenti sanzioni:
-per il sig. Perruggini Potito, la inibizione per la durata di anni 1 (uno);
-per la soc. U.S. Foggia spa, la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica (da scontarsi nella
corrente stagione sportiva), oltre all’ammenda di €15.000,00 (quindicimila).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione che, sulla base della istruttoria espletata, e della documentazione
acquisita (peraltro non contestata e riconosciuta dagli stessi deferiti), non possano sorgere dubbi
sulla avvenuta violazione –da parte dei deferiti- della clausola compromissoria di cui all’art.30 della
Statuto Federale.
Né può trovare accoglimento la richiesta di assoluzione piena, così come enunciata dal difensore
degli incolpati attraverso tesi - ancorchè acute ma non condivisibili - secondo cui il vincolo
costituito dalla clausola compromissoria di cui all’art.30 dello Statuto Federale, non sussisterebbe
e comunque non sarebbe applicabile, versandosi in tema di rivendicazioni di natura altamente e
squisitamente economica, che andrebbero decise sulla base di norme statuali sovraordinate a
quelle convenzionali e di giustizia sportiva della FIGC.
Aldilà infatti dagli effetti di natura economica, (che possano derivare dalla invalidità ed irregolarità
presunta del trasferimento del calciatore SAV dall’U.S. Foggia spa al Cagliari Calcio spa), la
contestata violazione della clausola compromissoria –secondo la normativa federale vigente- trova
il suo fondamento nel mero ricorso – non autorizzato- alla giurisdizione statale, in deroga al
vincolo di giustizia (art.30 Statuto Sociale), che prescinde totalmente dalla fondatezza (o meno)
del merito e/o del contenuto dell’azione giudiziaria promossa senza autorizzazione.
Risultano peraltro acquisite al processo, sia la nota del 24/4/2012 della U.S. Foggia spa con cui è
stata chiesta la “risoluzione” (rectius “l’autorizzazione” n.d.r.) di deroga al vincolo di giustizia; che
la nota del 27/6/2012 FIGC di diniego all’autorizzazione di tale deroga; anche se di quest’ultima
nota i deferiti ne contestano la ricezione.
Pur facendo infatti momentanea astrazione dalla fondatezza di tale ultimo rilievo, sta di fatto che la
U.S. Foggia spa, con la sua nota del 24/4/2012 di richiesta di deroga al vincolo di giustizia, ha
mostrato di avere perfetta conoscenza della normativa federale che regola la materia e le ragioni
per le quali non avrebbe potuto e dovuto adire l’autorità giudiziaria ordinaria, -fintanto che non
avesse ottenuto l’autorizzazione richiesta-, sussistendo tutti i presupposti per ottenere dalla
Commissione Tesseramenti, l’accertamento e la verifica delle presunte irregolarità sul
tesseramento del calciatore SAU, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.47 e segg. C.G.F. il cui
procedimento l’U.S. Foggia spa, incomprensibilmente, non ha ritenuto di instaurare.
Né può sostenersi che con la promozione del giudizio dinanzi al competente organo giurisdizionale
dello stato, si siano fatti valere diritti diversi da quelli della invalidità del trasferimento, dal momento
che, le conclusioni rassegnate dalla U.S. Foggia spa con l’atto di citazione del 23/1/2013, fanno
esplicito ed unico riferimento alla declaratoria di nullità del trasferimento (lett. A); alla risoluzione
del contratto di trasferimento (lett.B); per poi da ultimo (assurdo a dirsi) “…..ordinare - in ogni caso
- che venga eseguita presso la FIGC (del tutto estranea al procedimento de quo n.d.r.) la
variazione delle prestazioni lavorative sportive del calciatore Marco SAU dal Cagliari Calcio SpA
all’U.S. Foggia spa …..” (testualmente).
Richieste che - a ben vedere- avrebbero trovato le più ampie risposte nel doveroso e necessario
processo da instaurarsi - e non instaurato - presso la Commissione Tesseramenti della FIGC.
Per tutto quanto innanzi esposto, va dichiarata la responsabilità dei deferiti che vanno puniti come
da dispositivo.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara:
- affermarsi la responsabilità dei deferiti, e per l’effetto infligge agli stessi le seguenti
sanzioni (nel rispetto dei minimi edittali);
- al sig. Perrugini Potito la inibizione per la durata di anni 1 (uno);
- alla U.S. Foggia spa (3a Ctg. FG Matr. 913793) la penalizzazione di 3 (tre) punti in
classifica da scontarsi nella stagione sportiva corrente, oltre alla ammenda di € 2.000,00
(duemila).
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promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 27/6/2012 (prot.
N.2069.1/ADS/Segr.) nei confronti di:
– Potito Perruggini, all’epoca dei fatti, Amministratore Unico e legale rappresentante della Soc.
U.S. Foggia SpA per rispondere della violazione di cui all’art.30 dello Statuto della F.I.G.C. in
relazione all’art.15 del C.G.S., per avere, con atto di citazione depositato presso Tribunale
Ordinario di Foggia in data 23/1/2013, convenuto in giudizio la Soc. Cagliari Calcio SpA ed il sig.
Marco SAU per sentire dichiarare la nullità del contratto intercorso fra le parti in causa e, in via
gradata, dichiararsi la intervenuta risoluzione del contratto de quo per colpevole inadempimento
del Cagliari Calcio SpA;
– della società U.S. Foggia SpA ex art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva a titolo di
responsabilità diretta per la condotta posta in essere dal proprio legale rappresentante sig.
Potito Perruggini che ha azionato la propria pretesa innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria in
difetto di esperimento dei mezzi previsti dall’ordinamento sportivo, ed in particolare senza la
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