COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 21.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: Nuova Free Time Calcio-Nick Calcio Bari del 20.10.2013 (Reclamo dell’A.S.D. Nick Calcio Bari in data 30.10.2013 avverso la sanzioni dell’ammenda in misura di € 800,00 e della Diffida, inflitta con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. del C.R. Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 34 del 24.10.2013).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 21.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
GARA: Nuova Free Time Calcio-Nick Calcio Bari del 20.10.2013 (Reclamo dell’A.S.D. Nick Calcio Bari in
data 30.10.2013 avverso la sanzioni dell’ammenda in misura di € 800,00 e della Diffida, inflitta con decisione
del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. del C.R. Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 34 del 24.10.2013).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
Premesso e considerato
che nel corso dell’istruttoria non sono emersi elementi utili a sostegno delle tesi della reclamante;
che quali autori della condotta illecita ricostruita dal Giudice di prime cure l’Arbitro ha identificato i tifosi della
Soc. Nick Calcio;
che tale identificazione risponde a logica, in quanto oggetto di aggressione sono stati un calciatore della
squadra locale e il dirigente della N.Free Time, Sig. Partipilo Lorenzo, che svolgeva mansioni di F.P.S.;
che i tifosi della squadra N. Free Time non avevano motivi di “astio” verso alcuno, in quanto il proprio
sodalizio aveva vinto la gara;
che, tuttavia, la sanzione va adeguata alla reale entità dell’addebito;
Tutto ciò premesso e considerato, in parziale accoglimento del reclamo,
DELIBERA
- ridursi ad € 400,00 l’ammenda inflitta all’A.S.D. Nick Calcio Bari;
- confermarsi per la restante parte la decisione del Giudice Sportivo ivi inclusa la sanzione della diffida;
- non addebitarsi alcuna tassa a carico della Società istante atteso l’esito del gravame.
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