COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 21.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: Galatone-Fabrizio Miccoli del 24.10.2013 (Reclamo dell’A.S.D. Fabrizio Miccoli in data 30.10.2013 avverso la squalifica del calciatore Piccinno Matteo sino al 22.04.2014, assunta con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. del C.R. Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 34 del 24.10.2013).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 21.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
GARA: Galatone-Fabrizio Miccoli del 24.10.2013 (Reclamo dell’A.S.D. Fabrizio Miccoli in data 30.10.2013
avverso la squalifica del calciatore Piccinno Matteo sino al 22.04.2014, assunta con decisione del Giudice
Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. del C.R. Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 34 del 24.10.2013).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito l’Avv. Gianpiero Orsino per la reclamante;
ritenuto e considerato che la condotta tenuta dal calciatore Piccinno Matteo rientra nella fattispecie di cui
all’art. 19 , co. 4, lett. b) C.G.S. e che adeguata si appalesa la squalifica di quattro giornate, già scontata;
P.Q.M.
DELIBERA
- in parziale accoglimento del reclamo, ridursi a quattro giornate effettive la squalifica inflitta al calciatore
Piccinno Matteo (sanzione già scontata);
- non addebitarsi alcuna tassa a carico della Società istante atteso l’esito del gravame.
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