COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 21.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dal calciatore Marci Marcello tesserato per la Società Esseci Sigma di Cagliari Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°20 del 31 ottobre 2013. Gara Esseci Sigma / Ferrini Ca del 27.10.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 21.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dal calciatore Marci Marcello tesserato per la Società Esseci Sigma di Cagliari Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°20 del 31 ottobre 2013. Gara Esseci Sigma / Ferrini Ca del 27.10.2013. Con reclamo tempestivamente depositato il tesserato Marcello Marci, a mezzo dei genitori esercenti la potestà genitoriale, proponeva reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stato squalificato fino al 30 settembre 2014, per essere stato espulso a fine gara e nell’occasione il medesimo rivolgeva al direttore di gara frasi gravemente ingiuriose e minacciose e manifestava la volontà di entrare in contrasto con lui, non riuscendo nell’intento perché bloccato a viva forza da dirigenti e compagni della sua squadra; il Marci, poi, divincolatosi dai compagni e dai dirigenti, si levava la maglia di gioco, la scagliava all’indirizzo dell’arbitro, senza colpirlo e poi attingeva il direttore di gara al collo con uno sputo, reiterando nei suoi confronti minacce ed ingiurie, anche dopo aver fatto rientro nello spogliatoio. Nei motivi dell’impugnazione il giocatore, a mezzo del suo legale, pur ammettendo i fatti relativi alla sua condotta di ingiurie e minacce poste in essere nei confronti dell’arbitro, negava recisamente di averlo attinto con uno sputo volontario; chiedeva pertanto la riduzione equa della squalifica. La Commissione, al fine di fare chiarezza sull’accaduto, convocava sia il direttore di gara che il ricorrente Marci, unitamente al difensore ed ai di lui genitori esercenti la potestà genitoriale, avendone fatto esplicita richiesta. Nel corso della seduta l’arbitro, regolarmente convocato, confermava integralmente il suo referto di gara, e specificamente ribadiva di essere stato oggetto di reiterate ingiurie e minacce, oltre che attinto da uno sputo, seppure di striscio, con poche gocce sul collo, che però precisava sarebbe accaduto non in campo, bensì all’ingresso dello spogliatoio, alla presenza di qualche altro ragazzo, ma di nessun dirigente. Il ricorrente, invece, sentito alla presenza del difensore e dei genitori, manifestava il suo dispiacere per l’accaduto, negava la circostanza relativa ad uno sputo volontario e manifestava, in ogni caso, le sue scuse per l’accaduto e per l’increscioso episodio del quale comunque si era reso protagonista. La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte del procedimento, sentite le parti, delibera quanto segue. Come noto, è principio consolidato che quanto scritto dal direttore di gara nel proprio referto costituisca prova privilegiata, se non contraddetta da macroscopici e lapalissiani elementi di segno contrario. Nel caso che ci occupa, non vi è dubbio alcuno in ordine agli accadimenti consistiti in reiterate minacce ed ingiurie poste in essere dal calciatore, alla stessa stregua di una vibrante e scomposta protesta consistita anche nel lancio della maglietta all’indirizzo dell’arbitro, pur senza colpirlo; peraltro in ordine a questi fatti, mai contestati, il reclamante ha chiesto scusa così mostrando un giusto atteggiamento di resipiscenza in ordine alla sua spiacevole ed illegittima condotta. Per quanto concerne lo sputo, non ammesso dal ricorrente, ma sulla cui verificazione non vi è motivo di dubitare, nonostante una ricostruzione dei fatti da parte del direttore di gara parzialmente diversa fra quella da lui resa nel corso dell’audizione, rispetto a quanto riportato nel referto, vi sono molteplici dubbi sulla volontarietà del gesto e soprattutto sulla dinamica lesiva. Il direttore di gara, nella sua audizione, ha infatti precisato che la distanza fosse non inferiore ai due metri e che lo sputo il ogni caso non lo aveva attinto per intero, bensì di striscio, con poche gocce sul collo; elementi che unitamente considerati fanno perlomeno dubitare sulla espressa volontà del calciatore di voler colpire il direttore di gara. Tuttavia, il gesto, di per sé grave, deve comunque essere qualificato alla stregua di un atto di violenza, seppure improprio, meritevole di adeguata sanzione, anche in considerazione della censurabile condotta del Marci, come detto, consistita in ripetute minacce ed ingiurie all’indirizzo dell’arbitro. La sanzione più equa, tenuto conto, da una parte, della resipiscenza del giocatore, della non certezza in ordine alla volontà del gesto e del fatto che in ogni caso il direttore di gara era stato attinto di striscio, e, dall’altra, della gravità ed irriguardosità della condotta del giovane calciatore, è quella di una squalifica fino al 31 gennaio 2014. Per tutte queste ragioni, la Commissione Disciplinare, in parziale riforma del provvedimento impugnato, DELIBERA la riduzione della squalifica fino al 31 gennaio 2014. Dispone la restituzione della tassa.
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