COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 21/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 23 Stagione sportiva 2013 – 2014, Oggetto: C.U. n. 23 del 17.10.2013 Reclamo dell’S.S.D. DIAVOLI NERI GORFIGLIANO avverso l’ammenda di € 1.200,00 comminata dal G.S.T..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 21/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 23 Stagione sportiva 2013 – 2014, Oggetto: C.U. n. 23 del 17.10.2013 Reclamo dell’S.S.D. DIAVOLI NERI GORFIGLIANO avverso l’ammenda di € 1.200,00 comminata dal G.S.T.. Con tempestivo reclamo la S.S.D. Diavoli Neri Gorfigliano impugna l’ammenda di € 1.200,00 inflittale dal G.S.T. con la seguente motivazione: “per contegno offensivo e minaccioso verso il D.g.. Per contegno minaccioso verso un calciatore avversario. Per avere, calciatori non identificati a fine gara, partecipato ad una zuffa con quelli avversari con offese rivolte agli stessi. Per avere, in particolare, uno di detti tesserati rivolto ad un calciatore avversario frase di discriminazione razziale”. La società chiede, previa audizione, l’annullamento o la mitigazione della sanzione irrogata, rilevando che: a)relativamente al comportamento del dirigente accompagnatore, sig. Casotti, e del massaggiatore, sig. Orsi, la società si scusa per l’accaduto. b)Per quanto riguarda il comportamento del pubblico rileva l’oggettiva impossibilità – per le società appartenenti al settore dilettantistico – di emarginare i sostenitori che offendono il Direttore di gara. c)In ordine alla zuffa, e in particolare sull’identificazione del calciatore che proferiva l’espressione discriminatoria, precisa che non risultano chiari i motivi in base ai quali il Giudice di prime cure ha ritenuto l’appartenenza del suddetto tesserato alla compagine societaria dei Diavoli Neri, atteso che in sede di refertazione il Direttore di gara ha dichiarato che ‘…partivano alcuni calciatori di entrambe le squadre da me non identificati in quanto si erano tolte le rispettive magliette di giuoco…”. Rileva inoltre la contraddittorietà tra quanto appena riportato e la deduzione secondo la quale “un calciatore non identificato della società Diavoli Neri proferiva espressione denigratoria nei confronti di un calciatore dicendo negro di merda stai zitto”, poiché è lo stesso Direttore di gara ad ammettere l’impossibilità d’identificazione dei calciatori coinvolti nella zuffa, in quanto privi di segni di riconoscimento. Deduce, comunque l’inverosimiglianza di tale espressione, alla luce della mancata presenza di calciatori di colore all’interno delle fila della società Morianese. All’udienza del 15 novembre, fissata per la discussione del reclamo, il rappresentante della società si è riportato ai motivi di reclamo evidenziando, in riferimento all’espressione discriminatoria, la contraddittoria decisione del Giudice Sportivo Territoriale nel momento in cui non sanziona la soc. Morianese per le offese di discriminazione territoriale rivolte dai calciatori di quest'ultima società ai giocatori della soc. Diavoli Neri Gorfigliano La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto ai fini istruttori, delibera quanto segue. Risulta doveroso anzitutto premettere che le decisioni degl’Organi disciplinari vengono adottate sulla base delle risultanze degli atti ufficiali, salvo che - nel corso dell’istruttoria - non emergano elementi di dubbio tali da inficiare il carattere di fede privilegiata alle stesse riconosciuto dalla normativa federale. Ciò detto e premesso, passando all’esame degli atti arbitrali, in primis occorre rilevare che le condotte contestate al dirigente Casotti e al massaggiatore Orsi, da una parte, e del pubblico, dell’altra, non vengono impugnate dalla società la quale, se per un verso, porge le scuse per quanto accaduto dall'altro, deduce l’oggettiva difficoltà nell’‘emarginare’ i facinorosi. Peraltro, a scapito di equivoci, alla luce di quanto riportato dal D.g., rileva il Giudicante che appare chiara ed evidente l’appartenenza dei sostenitori alla compagine dei Diavoli Neri Gorfigliano che nel corso della gara offendevano e minacciavano ripetutamente sia l’arbitro che un giocatore avversario. Per quanto riguarda invece la zuffa avvenuta a fine gara, dagli atti risulta in modo evidente l’impossibilità per l’arbitro di procedere all’identificazione dei soggetti che partecipavano alla rissa (di entrambe le compagini societarie), sia perché, come dallo stesso precisato in sede di supplemento, il “..tutto è avvenuto repentinamente tra i giocatori di entrambe le squadre..”, sia perché si era creato un clima teso che persuadeva il D.g. dall’evitare di chiedere alle società i nominativi dei soggetti che avevano partecipato alla rissa. Per quanto riguarda l’offesa discriminatoria, l’arbitro conferma il pronunciamento di un’espressione razzista da parte di un calciatore dei Diavoli Neri (che non ha potuto identificare in quanto privo della maglia), precisando che la stessa era indirizzata ad un calciatore di nazionalità marocchina ed evidenziando - ancora una volta - l’esistenza di una situazione di tensione tale da 'scoraggiarlo' dal chiedere informazioni sull’identità del colpevole. In relazione a quest’ultimo fatto, pertanto, le risultanze probatorie sono dirette ad acclarare la responsabilità di un calciatore della società dei Diavoli Neri Gorfigliano, che non è stato possibile identificare, e quindi giustificano l'ammenda posta a carico della reclamante a titolo di c.d. responsabilità oggettiva. Tuttavia, proprio perché trattasi di fattispecie d'illecito commessa da soggetto non (ancora) identificato, la Commissione ritiene doveroso, per coerenza sistematica ed equità di giudizio, inviare il fascicolo all'Organo inquirente affinché quest'ultimo, previo compimento di atti d'indagine, accerti e individui, ove possibile, il soggetto responsabile dell'illecito. P.Q.M. la C.D.T.T.: -dispone l’invio degli atti alla procura Federale per quanto di competenza, rimettendo ogni decisione all'esito delle indagini.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it