F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 22 Novembre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL CALC. DE VEZZE DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7951/65 PF12- 13/SP/SEG DEL 4 GIUGNO 2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 22 Novembre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL CALC. DE VEZZE DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7951/65 PF12- 13/SP/SEG DEL 4 GIUGNO 2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013) Con atto del 4 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione Disciplinare, il calciatore Daniele De Vezze, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per aver, in occasione della gara Salernitana - Bari del 23 maggio 2009, in concorso fra loro e con altri soggetti tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara predetta, prendendo contatti ed accordi diretti a tale scopo. In particolare, al De Vezze la Procura Federale ha contestato: (i) di aver preso contatti, unitamente ai compagni di squadra Esposito, Santoni e Stellini, con i tesserati della Salernitana 1919 al fine di trovare un accordo per l’alterazione della gara dietro corresponsione di una somma di denaro in favore dei calciatori del Bari; (ii) di aver coltivato, unitamente al compagno di squadra Stefano Guberti, la trattativa con il tesserato della Salerinata Luca Fusco, al fine dell’effettiva conclusione dell’accordo volto all’alterazione del risultato della gara; condotta aggravata, ex art. 7, comma 6, C.G.S., per il conseguimento di tale alterazione. Dinanzi alla Commissione Disciplinare, il De Vezze respingeva le accuse. Con decisione pubblicata in data 16 luglio 2013, la Commissione Disciplinare, ritenute provate le condotte allo stesso ascritte ed accertata la di lui responsabilità in ordine alle relative violazioni disciplinari, gli ha inflitto la sanzione della squalifica per anni tre anni e mesi sei. In particolare, la Commissione Disciplinare ha considerato del tutto inverosimile la ricostruzione dei fatti offerta dal deferito, il quale, pur ammettendo di aver partecipato all’incontro con i tesserati della Salernitana per la conclusione dell’accordo illecito, si è difeso sostenendo che, una volta intuita la ragione dell’incontro, avrebbe avuto una veemente reazione. D’altro canto, motiva la CND, la presenza del De Vezze all’incontro presso la stazione di servizio è confermata da tutti i presenti oltre che dal Masiello. Inoltre, sempre secondo la motivazione del provvedimento della Disciplinare, il Lanzafame ha indicato nel De Vezze il compartecipe alla telefonata fra il Guberti ed il Fusco, il giorno prima della gara in questione, rivolta alla conclusione dell’accordo; anzi, sarebbe stato proprio il deferito a fornire al compagno di squadra rassicurazioni in merito all’utilizzo di un’utenza telefonica intestata ad una terza persona per effettuare tale chiamata. Inoltre il Lanzafame riferisce di un’antecedente telefonata del De Vezze al Fusco, il giorno precedente la gara, riscontrando sul punto analoga dichiarazione accusatoria del Masiello. Il De Vezze, poi, sarebbe stato presente ed avrebbe ricoperto un ruolo attivo alla riunione in palestra con i compagni di squadra, secondo quanto dichiarato sul punto dal Masiello e confermato dal Bonomi e dal Kutuzov. Infine, sia Esposito che A.I. hanno indicato in De Vezze il soggetto che dal ritiro pre gara del Bari avrebbe fornito loro le rassicurazioni e la conferma dell’avvenuta conclusione dell’accordo illecito. Gli stessi, poi, hanno riferito anche della dazione al De Vezze della quota di sua spettanza del provento della combine. Contro la predetta decisione della Commissione Disciplinare, il De Vezze ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, chiedendone l’integrale riforma. L’appellante censura l’impugnata decisione principalmente sotto il profilo dell’insufficienza e della contraddittorietà del materiale probatorio raccolto dalla Procura Federale a fondare il giudizio di responsabilità disciplinare emesso nei confronti del deferito dalla Commissione Disciplinare, la quale avrebbe valutato in maniera erronea le dichiarazioni a carico del De Vezze ed omesso di tenere in debita considerazione quelle a suo discarico. All’odierna udienza la difesa dell’appellante si è riportata al ricorso ed alle conclusioni ivi assunte; il procuratore Federale ha insistito per il rigetto dell’appello. Il proposto ricorso non merita in effetti accoglimento. La difesa dell’appellante si concentra nel tentativo di dimostrare l’inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da terzi a carico del De Vezze, fondamentalmente adducendo l’esistenza di ulteriori dichiarazioni, non tenute in debita considerazione dalla Commissione Disciplinare, di contrario tenore. Invero, ancorché effettivamente la decisione impugnata non faccia menzione di tali dichiarazioni parzialmente contrastanti con quelle assunte a fondamento probatorio dell’affermazione di responsabilità del De Vezze, risulta evidente come tali dichiarazioni, che secondo l’assunto difensivo sarebbero in grado di scagionare integralmente l’appellante dagli addebiti contestatigli, non siano, al contrario, in grado di compromettere in maniera risolutiva la fondatezza del complessivo impianto accusatorio delineato dalla Procura Federale e fatto proprio dalla Commissione Disciplinare. In primo luogo, perché tali dichiarazioni appaiono quantitativamente sempre recessive a fronte di quelle accusatorie; secondariamente, perché le stesse potrebbero tutt’al più mettere in dubbio la veridicità e l’attendibilità di talune dichiarazioni accusatorie isolatamente e parzialmente considerate, ma non sono invece in grado di incrinare il complessivo quadro probatorio che delinea con chiarezza e certezza la partecipazione del De Vezze alla complessiva vicenda dell’illecito sportivo contestato dalla Procura Federale, al di là dei singoli frammenti episodici dei quali la vicenda medesima si compone. E se anche l’effettivo ruolo del De Vezze in tutti ed in ciascuno di tali frammenti episodici non sia stata dimostrata dalla Procura Federale o possa essere posta in dubbio dalle dichiarazioni indicate dalla difesa del deferito, che lo scagionerebbero, le risultanze probatorie basate sulle dichiarazioni accusatorie e sui riscontri oggettivi a carico del deferito dimostrano la sua attiva partecipazione alla complessiva vicenda della combine, nella sua fase genetica, confermativa ed esecutiva, al di là di ogni ragionevole dubbio, come correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto. In tale ottica, non appare dirimente ai fini dell’affermazione della complessiva responsabilità del De Vezze la sussistenza o meno della piena prova in ordine alla sua consapevolezza del reale motivo dell’incontro alla stazione di servizio con gli emissari della Salernitana, posto che, anche se fosse fondata la ricostruzione fattuale della difesa dell’appellante, secondo la quale vi sarebbero agli atti le prove della sua totale inconsapevolezza, risulta chiaramente dal restante materiale probatorio che successivamente a tale incontro il De Vezze assunse comunque un ruolo attivo nella conclusione della combine, partecipando alla riunione in palestra e rendendosi partecipe della telefonata al Fusco insieme al Guberti. D’altro canto, neppure coglie nel segno il tentativo della difesa dell’appellante di mettere in discussione l’attendibilità soggettiva degli autori delle più rilevanti dichiarazioni accusatorie a carico del De Vezze, considerato che l’esistenza di una pluralità di coincidenti riscontri oggettivi alle dichiarazioni auto ed etero accusatorie dagli stessi effettuate rende del tutto attendibili le medesime, come sempre correttamente ha giudicato la Commissione Disciplinare, con giudizio congruamente motivato ed immune da qualsiasi vizio di logicità. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore De Vezze Daniele e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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