F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 22 Novembre 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO DEL CALC. FUSCO LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.05.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7951/65 PF 12- 13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 22 Novembre 2013 e su www.figc.it
6. RICORSO DEL CALC. FUSCO LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.05.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12- 13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)
Con provvedimento in data 4/6/2013 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale fra gli altri, il calciatore Luca Fusco, all’epoca dei fatti tesserato per la Salernitana 1919 s.p.a., per rispondere della violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per avere, prima della gara Salernitana – Bari del 23/5/2009, in concorso con altri soggetti tesserati e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del provvedimento di deferimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. In particolare Fusco è stato deferito insieme ad altri tesserati della Salernitana per avere preso contatti con Esposito, Santoni, De Vezze e Stellini al fine di trovare un accordo per l’alterazione del risultato della gara con corresponsione di denaro in favore dei calciatori del Bari e per aver portato avanti la trattativa con Guberti e De Vezze fino alla sua effettiva conclusione. La Procura ha chiesto la condanna del Fusco ad anni 3 (tre) e mesi 6 (sei). Con deliberazione pubblicata sul Com. Uff. n. 5 del CDN del 16/7/2013, la Commissione Disciplinare Nazionale ha deciso di infliggergli la sanzione della squalifica per anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) per la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara Salernitana – Bari del 23/5/2009, considerate le aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara. La CDN ha fondato la sua decisione su alcune risultanze degli atti del procedimento. In particolare ha evidenziato il fatto che vi è stato un incontro in una stazione di servizio lungo la strada tra Bari e Salerno tra i calciatori Fusco e Ganci tesserati della Salernitana assieme al dirigente D’Angelo con i calciatori del Bari Stellini, Esposito, De Vezze e Santoni, circostanza ammessa dallo stesso Fusco. Essa in particolare ha ritenuto illogica e inverosimile la tesi difensiva secondo cui sarebbe stato condotto all’incontro insieme a Ganci da D’Angelo con la scusa che avrebbero dovuto incontrare i tifosi del Bari gemellati con quelli della Salernitana. È stata giudicata inverosimile la scusa addotta, così come inverosimile che fosse stato il solo D’Angelo a conoscenza dell’intento di combine della partita. La CDN ha ritenuto che tutti i partecipanti all’incontro “non solo erano al corrente del tentativo di combine in corso ma ne furono di fatto i promotori”. Questa ricostruzione degli eventi viene confermata, a giudizio della CDN, dalle concordanti dichiarazioni di Esposito, Stellini e Santoni che individuano in Fusco e nel compagno Ganci due interlocutori attivi nella discussione per giungere all’accordo sull’alterazione del risultato. D’altronde, come rileva la CDN, Fusco era il capitano della Salernitana e Ganci aveva giocato la precedente stagione sportiva nel Bari: si trattava dunque di soggetti di rilievo nella squadra di appartenenza. Rileva altresì la CDN che, a ulteriore riprova del pieno coinvolgimento del Fusco nell’illecito contestato, militano le concordanti, coerenti e reiterate dichiarazioni dei tesserati Masiello e Lanzafame e del non tesserato Angelo Iacovelli che lo indicano quale interlocutore delle telefonate con Guberti e De Vezze. Avverso tale decisione ha proposto tempestivo gravame il Fusco deducendo la insussistenza e infondatezza della tesi colpevolista formulata dall’organo requirente nei suoi confronti ed inopinatamente condivisa dai giudici di prime cure nella gravata delibera, non sussistendo, a suo dire, oggettivo riscontro alle dichiarazioni ritenute contraddittorie e inattendibili rese da alcuni tesserati in merito ad un presunto coinvolgimento del suindicato calciatore nella asserita alterazione della gara. All’udienza del 26 luglio 2013 avanti a questa Corte di Giustizia sono intervenuti il difensore del Fusco, ribadendo le argomentazioni a sostegno dell’impugnativa, e il Procuratore Federale che ha svolto le sue controdeduzioni nel dibattimento. Il Fusco nel suo atto di appello mette in evidenza il fatto che le dichiarazioni accusatorie nei confronti dello stesso da parte dei calciatori Espostio, Stellini e Santoni apparirebbero parziali e contraddittorie e soprattutto in totale antitesi con quelle rese dagli altri tre partecipanti all’incontro sopra riferito, ovvero De Vezze, Ganci e lo stesso Fusco. In particolare il Fusco rileva che De Vezze, nella sua audizione dinanzi alla Procura Federale del 27/2/2013 ha affermato di essersi allontanato dagli altri partecipanti all’incontro in quanto in totale disaccordo con le loro intenzioni e di aver percepito nell’allontanarsi “una frase di disappunto sia di Fusco che di Ganci nei confronti del loro dirigente con il quale sicuramente si lamentavano di essere stati condotti in quel posto”. Inoltre il Fusco rileva che il Ganci nell’audizione dinanzi alla Procura Federale del 28/2/2013 ha affermato, nel momento in cui ha incontrato i colleghi della squadra avversaria, di avere espresso tutto il suo disappunto sul comportamento tenuto dal dirigente D’Angelo e di essere immediatamente ritornato in macchina insieme con il Fusco, accorgendosi che dall’altra parte anche il calciatore De Vezze del Bari era tornato nella sua vettura. Ed inoltre che in tale audizione Ganci ha riferito che sulla strada del ritorno nell’automobile Fusco ha cominciato ad insultare D’Angelo per aver teso una trappola ad entrambe. Le dichiarazioni rese da De Vezze e Ganci, come rileva il Fusco, sono state confermate dallo stesso nella audizione dinanzi alla Procura Federale del 7/3/2013. In conclusione il Fusco nella sua difesa afferma che l’unico promotore e fautore dell’accordo illecito con alcuni giocatori baresi fosse il dirigente della Salernitana calcio Cosimo D’Angelo. Altrettanto contraddittorie sarebbero le altre risultanze accusatorie emerse nei confronti del Fusco relativamente ai presunti contatti telefonici tenuti dallo stesso in prossimità della disputa della gara con i calciatori del Bari Guberti e De Vezze. Vi sarebbero, a detta del Fusco, profondi ed insanabili contrasti sui tempi della riunione tra i calciatori del Bari (secondo Masiello ed il Bonomi il giorno prima della gara; per il Lanzafame, invece la mattina della partita) e sugli autori delle presunte telefonate al Fusco (a detta del Masiello e del Bonomi il solo Guberti; per il Lanzafame, anche e principalmente il De Vezze). In conclusione, secondo il Fusco, le dichiarazioni accusatorie rivolte nei suoi confronti sarebbero prive di qualunque plausibilità e non consentirebbero di configurare a suo carico neanche un semplice indizio di reità in merito all’addebito ascrittogli. Per questi motivi il Fusco conclude chiedendo in via principale una pronuncia di completo proscioglimento, con annullamento della sanzione a lui irrogata dalla CDN e, in via subordinata la derubricazione del capo di incolpazione da art. 7 comma I del CGS (illecito sportivo) ad art. 7 comma 7 del CGS (obbligo di denuncia). Il Procuratore Federale nel dibattimento ha, invece rilevato che le dichiarazioni accusatorie nei confronti di Fusco da parte di Stellini, Santoni ed Esposito sono tutte indirizzate nello stesso senso, ovvero nell’individuare in Fusco e nel compagno Ganci interlocutori attivi nella discussione avvenuta durante l’incontro verificatosi nella stazione di servizio situata presso Molfetta per giungere all’accordo sull’alterazione del risultato. La Procura Federale ha altresì rilevato che invece, le testimonianze di Ganci e De Vezze non assumono rilevanza in quanto provenienti da soggetti che non sono testi terzi rispetto alla vicenda essendo accusati dell’alterazione della gara. Essa, inoltre, ha evidenziato la illogicità della ricostruzione alternativa dell’incontro proposta da Fusco secondo il quale l’incontro sarebbe stato programmato per incontrare i tifosi del Bari gemellati con quelli della Salernitana. Il ricorso proposto non appare meritevole di accoglimento, non evidenziando lo stesso, né sussistendo a giudizio di questa Corte, motivi sostanziali per discostarsi dalla decisione assunta dall’Organo di Giustizia Sportiva di prime cure. Come evidenziato nella decisione della CDN, l’incontro avvenuto nella stazione di servizio tra alcuni calciatori del Bari e quelli della Salernitana Fusco e Ganci non poteva certo essere stato organizzato per motivi diversi da quello della predisposizione di una combine tra di loro per alterare il risultato della gara. A dimostrazione della consapevolezza di Fusco dello scopo dell’incontro militano le dichiarazioni di Esposito (nell’interrogatorio del 3/10/2012 dinanzi al PM di Bari), di Santoni (nella audizione dinanzi alla Procura Federale dell’8/3/2013) e di Stelllini (nella audizione del 26/2/2013 dinanzi alla Procura Federale): in tutte queste dichiarazioni si riferisce dell’intento di Fusco di alterare il risultato della partita a fronte del pagamento di una somma di denaro. Quanto alla testimonianza di segno contrario del De Vezze, anche al di la della sua veste di teste interessato, va rilevato che comunque non appare attendibile in quanto non si comprende come possa aver affermato che, nel momento in cui si allontanava dall’incontro, avrebbe percepito una frase di disappunto di Fusco e di Ganci nei confronti del loro dirigente con il quale sicuramente si lamentavano di essere stati condotti in quel posto. È evidente infatti che più di percezione si sia trattato di una sua deduzione. Quanto alle telefonate intercorse tra i calciatori delle due squadre sia Masiello (nell’interrogatorio dinanzi al PM di Bari del 30/7/2012) che Lanzafame (nell’interrogatorio dinanzi al PM di Bari dell’8/8/2012) indicano in Fusco l’interlocutore delle telefonate con Guberti e De Vezze, telefonate dirette a concludere l’accordo per l’illecito. In definitiva, il proposto ricorso deve essere respinto, con conferma integrale della decisione impugnata. Per questi motivi la CGF, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Fusco Luca. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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