F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 22 Novembre 2013 e su www.figc.it 7. RICORSO DEL CALC. RAJCIC IVAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/TREVISO DELL’11.5.2008, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7951/65 PF 12 13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 22 Novembre 2013 e su www.figc.it 7. RICORSO DEL CALC. RAJCIC IVAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/TREVISO DELL’11.5.2008, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12 13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013) Con provvedimento in data 4/6/2013 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale, fra gli altri, il calciatore Ivan Rajcic, all’epoca dei fatti tesserato per il A.S. Bari s.p.a., per rispondere della violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S., per avere, prima della gara Bari – Treviso dell’11 maggio 2008, in concorso con altri soggetti tesserati e non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato di tale gara, prendendo contatti ed accordi allo scopo sopra indicato. In particolare per avere promosso unitamente a Santoruvo la detta proposta illecita presso i compagni di squadra ed inoltre per avere aderito all’accordo, fornendo il proprio apporto per la realizzazione dello stesso, promuovendolo presso i compagni di squadra occupandosi anche, tramite sua moglie, del ritiro e della consegna del denaro ai soggetti coinvolti, nonché percependo, a tal fine, una somma di denaro. La Procura ha chiesto la condanna di anni 3 (tre) e mesi 6 (sei). Con deliberazione pubblicata sul Com. Uff. n. 5 del CDN del 16/7/2013, la Commissione Disciplinare Nazionale ha deciso di infliggergli la sanzione della squalifica per anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) per la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara Bari – Treviso dell’11/5/2008, considerate le aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara. La CDN ha fondato la sua decisione su alcune risultanze degli atti del procedimento. In particolare ha affermato che “la posizione di Rajcic Ivan è ancora più compromessa rispetto a quella di altri” in quanto “si contesta al Rajcic di aver aderito all’accordo, fornendo il proprio apporto per la realizzazione dello stesso, promuovendolo presso i propri compagni di squadra e occupandosi, tramite sua moglie, del ritiro e della consegna del denaro ai soggetti coinvolti, nonché, percependo a tal, fine una certa somma”. La CDN ha ritenuto di condividere le conclusioni raggiunte dalla Procura Federale sulla base delle dichiarazioni di Masiello (audizione del 10/7/2012 e 11/3/2013 e interrogatorio del 30/7/2012) di Lanzafame (audizione del 4/8/2012 e interrogatorio dell’8/8/2012) nonché dell’Esposito (audizioni del 20/3/2013 e del 3/10/2012) i quali tutti danno per acclarata la partecipazione all’illecito del Rajcic. Quanto alla consulenza tecnica prodotta in giudizio dalla difesa del Rajcic che avrebbe messo in discussione la scansione temporale di tutti i passaggi dal termine della gara all’arrivo in aeroporto da parte dell’Esposito la CDN la ritiene del tutto non rilevante. Infine la CDN rileva la convergenza di altre dichiarazioni, quale quella del Lanzafame che in sede di audizione e dinanzi all’A.G. riferiva che il lunedì successivo alla gara Rajcic e Santoruvo portarono i soldi che dovevano essere divisi negli spogliatoi. Conclude la CDN che risulta evidente il ruolo attivo del Rajcic nella perpetrazione dell’illecito, dovendosi dedurne con ragionevole certezza la relativa responsabilità. Avverso tale decisione ha proposto tempestivo gravame il Rajcic deducendo la insussistenza e infondatezza della tesi colpevolista formulata dall’organo requirente nei suoi confronti ed inopinatamente condivisa dai giudici di prime cure nella gravata delibera, non sussistendo, a suo dire, oggettivo riscontro alle dichiarazioni ritenute contraddittorie e inattendibili rese da alcuni tesserati in merito ad un presunto coinvolgimento del suindicato calciatore nella asserita alterazione della gara. All’udienza del 26 luglio 2013 avanti a questa Corte di Giustizia sono intervenuti il difensore del Rajcic, ribadendo le argomentazioni a sostegno dell’impugnativa, e il Procuratore Federale che ha svolto le sue controdeduzioni nel dibattimento. Il Rajcic nel suo atto di appello mette in evidenza il fatto che le dichiarazioni accusatorie nei confronti dello stesso da parte dei calciatori Masiello, Lanzafame e Esposito apparirebbero contraddittorie ed apodittiche. In particolare il Rajcic rileva che Masiello, mentre dinanzi alla Procura Federale (audizione del 10/7/2012) attribuisce sia a Santoruvo che a Rajcic la paternità della proposta corruttiva rivolta nello spogliatoio all’intera squadra, nel successivo interrogatorio del 30/7/2012 dinanzi al PM di Bari individua nel solo Santoruvo l’autore di tale iniziativa. Inoltre il Rajcic rileva, in ordine all’audizione resa dal Lanzafame dinanzi alla Procura Federale del 4/8/2012, che lo stesso afferma che il lunedì successivo alla gara negli spogliatoi Rajcic e Santoruvo portarono i soldi da dividersi, circostanza, a dire della difesa del Rajcic, non credibile in quanto il giocatore nei giorni successivi alla partita si sarebbe sottoposto a cure presso un centro specializzato di Viterbo. Inoltre a minare irrimediabilmente la credibilità e la genuinità della chiamata in correità del Rajcic ad opera del Lanzafame vi sarebbe l’acclarata sussistenza di contrasti tra i due. Infine quanto alle dichiarazioni rese dal calciatore Esposito il Rajcic evidenzia che egli ha affermato di aver preso i soldi dallo stesso dopo la partita per poi recarsi in aeroporto, ma che tali affermazioni, oltre a contrastare con quelle rese dai suoi colleghi, non sarebbero attendibili in considerazioni delle modalità indicate. A questo riguardo la difesa del Rajcic si riporta alla relazione peritale del Prof. Martini esperto in materia di cinematica e di studio delle distanze e del rapporto spazio-tempo applicato al traffico urbano e suburbano. Da tale relazione emergerebbe l’impossibilità materiale nel ristretto lasso di tempo intercorrente tra la gara e la partenza dell’aereo dell’effettuazione dell’incontro tra Rajcic e Esposito per la dazione del denaro. Secondo il Rajcic le dichiarazioni dell’Esposito sarebbero comunque ulteriormente inattendibili considerato il pessimo rapporto esistente tra i due, dato che la moglie del primo avrebbe intrattenuto una relazione con il secondo. Per questi motivi il Rajcic conclude chiedendo via principale una pronuncia di completo proscioglimento, con annullamento della sanzione a lui irrogata dalla CDN e, in via subordinata la derubricazione del capo di incolpazione da art. 7 comma I del CGS (illecito sportivo) ad art. 7 comma 7 del CGS (obbligo di denuncia). Il Procuratore Federale nel dibattimento ha, invece, rilevato la sostanziale convergenza delle dichiarazioni accusatorie nei confronti di Rajcic da parte di Masiello, Lanzafame e Esposito, dovendosi configurare in capo al Rajcic una posizione particolarmente compromessa rispetto a quella di altri avendo aderito all’accordo e fornito il proprio apporto per la realizzazione dello stesso. Il ricorso proposto non appare meritevole di accoglimento, non evidenziando lo stesso, né sussistendo a giudizio di questa Corte, motivi sostanziali per discostarsi dalla decisione assunta dall’Organo di Giustizia Sportiva di prime cure. Come evidenziato nella decisione della CDN, sono essenzialmente convergenti tra di loro le dichiarazioni accusatorie nei confronti di Rajcic di Masiello (audizione del 10/7/2012 e interrogatorio dinanzi al PM di Bari del 30/7/2012), Lanzafame (audizione del 4/8/2012 e interrogatorio dinanzi al PM di Bari dell’8/8/2012) ed Esposito (interrogatorio di fronte al PM di Bari del 3/10/2012 e audizione del 20/2/2013). Il Masiello riferisce della proposta di Rajcic di alterare la partita, il Lanzafame riferisce della proposta dello stesso di perdere la partita, l’Esposito riferisce il fatto che Rajcic era a favore della combine. Appare evidente da queste dichiarazioni il ruolo decisivo assunto dal Rajcic per l’alterazione del risultato della gara. A fronte di tali convergenti dichiarazioni sul ruolo del Rajcic nella combine, non assume rilievo la divergenza in ordine al luogo di effettuazione del pagamento, in quanto, secondo l’art. 7 CGS, è punibile “il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione” e ciò costituisce illecito sportivo a prescindere dalla effettiva alterazione e dalla dazione di un corrispettivo a fronte dell’attività svolta. In definitiva, il proposto ricorso deve essere respinto, con conferma integrale della decisione impugnata. Per questi motivi la CGF, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Ivan Rajcic. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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