LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 106 del 21.11.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Alberto RECCOLANI/A.S.D.RICCIONE CALCIO 1929

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 106 del 21.11.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Alberto RECCOLANI/A.S.D.RICCIONE CALCIO 1929 Con reclamo datato 12.05.2013 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla Società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Reccolani Alberto chiedeva la condanna della S.S.D. Riccione 1929 al pagamento della somma di € 4.687,50 dovuta per le prestazioni sportive svolte relativamente al periodo 27.10.2012 al 17.12.2012, sulla base dell'Accordo Economico sottoscritto in data 27.10.2012; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 4°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00. In data 18.06.2013 la Società controinteressata inviava alla C.A.E. le proprie controdeduzioni al reclamo del sig. Reccolani Alberto ricevuto in data 18.05.2013, eccependo la mancata definizione di qualsivoglia valido Accordo Economico. La C.A.E. rileva come I'art. 25 bis, comma 5° Regolamento L.N.D. stabilisce che la parte resistente pub inviare, con le stesse modalità del reclamante, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventualmente entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del reclamo. In difetto l'inammissibilità della costituzione viene rilevata d'ufficio. Nel caso concreto, come detto, S.S.D. Riccione 1929 ha inviato la propria memoria di costituzione in data 18.06.2013 (poi pervenuta alla C.A.E. in data 21.06.2013). E' pertanto evidente come la memoria di costituzione sia stata inviata a mezzo raccomandata il 31° giorno successivo a quello di ricevimento del reclamo, con la conseguenza dell'inammissibilità della stessa per violazione del disposto dell'art. 25 bis, comma 5°, Regolamento L.N.D. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando Riccione Calcio 1929 S.S.D. H. a corrispondere al sig. Reccolani Alberto la somma di € 4.687,50, dovuta per le prestazioni sportive svolte relativamente al periodo 27.10.2012 al 17.12.2012, sulla base dell'Accordo Economico sottoscritto in data 27.10.2012. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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