LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 106 del 21.11.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 13)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe CALABRESE/A.S.D.ISERNIA F.C.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 106 del 21.11.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
13)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe CALABRESE/A.S.D.ISERNIA F.C.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21/06/2013 il sig.Giuseppe
CALABRESE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la
Società A.S.D.ISERNIA F.C.un accordo economico prevedente la corresponsione lorda
di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver
percepito rate per €.2.700,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della
rimanente somma di € 4.300,00.
La Società in violazione a quanto disposto dalla Scrivente Commissione in data 15/10/2013, faceva pervenire la documentazione richiesta (ricevute liberatorie a firma del ricorrente) tramite fax in data 24/10/2013 (data dell'udienza) e non in originale,
non riuscendo ad accertare la veridicità delle stesse.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.ISERNIA F.C. al pagamento in favore del sig.Giuseppe CALABRESE della
somma di €.4.300,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo:
cae@postalnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.