LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 106 del 21.11.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 22)RICORSO DEL CALCIATORE Samuele DRAGONI/A.C.D.SANT’ANGELO 1907 S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 106 del 21.11.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
22)RICORSO DEL CALCIATORE Samuele DRAGONI/A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/07/2013 il sig. Samuele DRAGONI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D .SANT'ANGELO 1907 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di non
aver percepito alcuna rata richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.3.750,00 maturata fino a Dicembre 2012 in quanto poi svincolato. La Società in data 1/08/2013 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, ma prive di indicazioni concrete utili a dimostrare un parziale o totale pagamento del calciatore
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l.. al pagamento in favore del sig.Samuele
DRAGONI della somma di €.3.750,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo
versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@Postalnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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