LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 106 del 21.11.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 24)RICORSO DEL CALCIATORE Santo MATINELLA/A.S.D.RIBERA 1954
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 106 del 21.11.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
24)RICORSO DEL CALCIATORE Santo MATINELLA/A.S.D.RIBERA 1954
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/082013 il sig.Santo MATINELLA si
rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società
A.S.D.RIBERA 1954 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di
€ 14.746,37 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per € 4.425,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 10.321,37
La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la
Società A.S.D.RIBERA 1954 al pagamento in favore del sig. Santo MATINELLA della
somma di €.10.321,37. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata,
subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo:
cae@Ind.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.