LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 106 del 21.11.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 30)RICORSO DEL CALCIATORE Stefano CARDAZZI/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 106 del 21.11.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 30)RICORSO DEL CALCIATORE Stefano CARDAZZI/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 31/08/2013 il sig.Stefano CARDAZZI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.3.800,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.200,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA al pagamento in favore del sig. Stefano CARDAZZI della somma di €.3.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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