LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 106 del 21.11.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 35)RICORSO DEL CALCIATORE Fabrizio LO PICCOLO/A.S.D.LICATA 1931
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 106 del 21.11.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
35)RICORSO DEL CALCIATORE Fabrizio LO PICCOLO/A.S.D.LICATA 1931
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 28/08/2013 il sig. Fabrizio LO
PICCOLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la
Società A.S.D. LICATA 1931 un accordo economico prevedente la corresponsione
lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di non
aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma da Lui quantificata in €.5.500,00 La Società non faceva pervenire alcuna
memoria difensiva nei termini previsti (entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo).
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la
Società A.S.D.LICATA 1931 al pagamento in favore del sig. Fabrizio LO PICCOLO della
somma di €.5.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.