LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 106 del 21.11.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 40)RICORSO DELLA CALCIATRICE Alice BIANCHINI/U.S.D.C.F.REAL BARDOLINO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 106 del 21.11.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 40)RICORSO DELLA CALCIATRICE Alice BIANCHINI/U.S.D.C.F.REAL BARDOLINO Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1/08/2013 la sig.na Alice BIANCHINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D. C.F. REAL BARDOLINO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.D. C.F. REAL BARDOLINO al pagamento in favore della sig.na Alice BIANCHINI della somma di €.2.500,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it