LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.60/DIV del 19.11.2013 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA ALBINOLEFFE – COMO

LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.60/DIV del 19.11.2013 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA ALBINOLEFFE - COMO - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali o s s e r v a - che durante il 1° tempo di gara nell’arco di circa tredici minuti sostenitori della società Como, in campo avverso, valutabili in numero di circa cinquanta ( su un totale di circa cento sostenitori presenti nella curva sud dello stadio) intonavano cori inneggianti alla discriminazione territoriale verso la città di Bergamo; - che tali cori venivano chiaramente percepiti dal commissario di campo e dal collaboratore della Procura Federale; - che pertanto risulta accertata la responsabilità della società Como, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 nn.1 e 3 del C.G.S. e applicazione della sospensione di cui all’art. 16 n. 2 bis del C.G.S. Tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di infliggere alla società Como la sanzione della chiusura del settore dello stadio abitualmente occupato dalla tifoseria cosiddetta “ultras” per una gara effettiva; - di sospendere l’esecuzione della sanzione ai sensi dell’art. 16 n.2 bis del C.G.S.
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