F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 25 Novembre 2013 e su www.figc.it 11. RICORSO DEL CALC. BIANCO RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5, E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7951/65 PF 12- 13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 25 Novembre 2013 e su www.figc.it 11. RICORSO DEL CALC. BIANCO RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5, E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12- 13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013) Con atto del 4 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione Disciplinare, il Sig. Raffaele Bianco per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per aver, in occasione della gara Salernitana - Bari del 23 maggio 2009, in concorso con altri soggetti tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della predetta partita, prendendo contatti ed accordi diretti a tale scopo. Il Procuratore Federale rilevava a carico del Sig. Bianco, altresì, l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. consistente nell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara. Dinanzi, alla Commissione Disciplinare, il Sig. Bianco respingeva le accuse. Con decisione pubblicata in data 16 luglio 2013, la Commissione Disciplinare dichiarava il deferito in questione colpevole delle violazioni a lui ascritte e lo sanzionava con la squalifica per tre anni e sei mesi. In merito alla posizione del giocatore in questione, i giudici di prime cure ritenevano, infatti, raggiunta la prova circa l’effettiva commissione degli illeciti allo stesso ascritti. In particolare, la Commissione riteneva attendibili le dichiarazioni sia del Sig. Bonomi, il quale, smentendo le dichiarazioni del Sig. Bianco, sosteneva la partecipazione di quest’ultimo alla riunione, tenutasi nella palestra, nel corso della quale venne rilevato il contatto con gli emissari della Salernitana, sia del Sig. Esposito, il quale ha indicato il medesimo calciatore tra coloro che ricevettero un compenso per l’alterazione del risultato della gara. Alla luce di quanto sopra, la Commissione considerava irrilevanti le affermazioni del Sig. Bianco relative alle sue precarie condizioni fisiche che lo avrebbe costretto ad allenarsi in orari differenziati rispetto al resto della squadra e che, quindi, non gli avrebbero permesso di partecipare alla riunione avvenuta in palestra. Contro la predetta sentenza della Commissione Disciplinare, invero estremamente sintetica sul punto in questione, il Sig. Bianco ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, chiedendone l’integrale riforma. La difesa del Sig. Bianco rileva come la Commissione avrebbe valutato erroneamente attendibili le affermazioni del Sig. Esposito, il quale non avrebbe mai riferito con certezza e precisione la partecipazione del giocatore in questione alla divisione degli utili dell’illecito, non ricordando, peraltro, precisamente il luogo e la data in cui è avvenuta la consegna del denaro. Il Sig. Bianco insiste, poi, sulla tesi relativa alla sua mancata partecipazione alla riunione nella palestra, sostenendo di aver svolto, in quel periodo, un allenamento separato rispetto al resto della squadra, a causa di un infortunio. A tal proposito, il ricorrente individua, come prova delle proprie affermazioni, le dichiarazioni del Sig. Colombo, il quale, in senso diametralmente opposto al Sig. Esposito, ha dichiarato di ricordare con certezza che il Sig. Bianco non era presente alla riunione in questione. All’udienza di questa Corte di Giustizia Federale, per l’appellante è presente l’Avv. Rodella, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso, nonché il procuratore Federale che insiste per il rigetto dell’appello. La Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, l’infondatezza delle richieste istruttorie avanzate dalla difesa del Sig. Bianco, nonché l’irrilevanza della circostanza riferita da quest’ultima in sede di ricorso e relativa al presunto allenamento del ricorrente stesso in luoghi e orari diversi dal resto della squadra, circostanza che avrebbe impedito al Sig. Bianco medesimo la partecipazione alla riunione nella palestra. A tal proposito, la Corte, in ordine alla richiesta istruttoria di audizione dei Sig.ri Marco Esposito e Simone Bonomi, ribadisce che la stessa appare inaccoglibile in quanto, tra l’altro: - detta audizione non è prevista come mezzo di prova nell’ordinamento sportivo, né, d’altra parte, i deferiti possono essere qualificati come testimoni dei fatti, essendo essi stessi incolpati sulla base delle proprie dichiarazioni; - tale richiesta tende esclusivamente ad accertare l’inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie, valutazione che può essere riservata alla Corte in sede di decisione, sulla base degli elementi istruttori acquisiti. In relazione all’irrilevanza della circostanza di merito evidenziata dalla difesa del Sig. Bianco sopra descritta, la Corte fa, peraltro, presente che l’aver dovuto svolgere, a causa di un infortunio, allenamenti in luoghi ed orari diversi dai compagni di squadra non poteva sicuramente costituire un impedimento per il Sig. Bianco alla partecipazione dello stesso alla riunione in questione. In altre parole, tale circostanza non può essere utilizzata dal ricorrente quale prova decisiva della propria impossibilità a prendere parte alla riunione avvenuta in palestra. Fermo quanto sopra, la Corte rileva, altresì, come le due dichiarazioni dei Sig.ri Colombo e Bonomi non possono essere prese in considerazione ai fini del decidere, in quanto totalmente opposte. Il Sig. Colombo, infatti, nel corso dell’audizione del 12 marzo 2013, ricordando chi fosse presente o assente alla riunione presso la palestra dello stadio, ha affermato che il Sig. Bianco non aveva preso parte a tale riunione, dichiarando: “tra i non presenti ricordo sicuramente Donda, Kamatà, Bianco e sicuramente i ragazzi della Primavera”. Al contrario, il Sig. Bonomi, in occasione dell’audizione del 4 marzo 2012, ha dichiarato: “tra i presenti, oltre allo stesso Stellini, ricordo con precisione … Bianco”. Ebbene, essendo entrambe le dichiarazioni relative ad un medesimo evento avente ad oggetto la partecipazione del Sig. Bianco alla predetta riunione ed attestando due circostanze del tutto diverse, tali affermazioni non possono essere valutate al fine di accertare il coinvolgimento del ricorrente medesimo nella realizzazione dell’illecito oggetto del presente procedimento. Del pari, anche la dichiarazione del Sig. Esposito non può avere piena e dirimente valenza probatoria, a differenza di quanto sostenuto dai giudici di prime cure, circa la posizione del Sig. Bianco. Il Sig. Esposito, infatti, si limita semplicemente a rispondere affermativamente alla domanda rivoltagli dal P.M. Dr. Angelillis relativa alla percezione, da parte del Sig. Bianco, del denaro distribuito tra i giocatori del Bari a seguito della combine della gara in questione. Tale dichiarazione, al di là della sua natura telegrafica (il Sig.Esposito si limita solo a rispondere affermativamente ad una domanda del P.M.) e della mancanza di ricordi sul luogo e sulla data in cui il Sig.Bianco avrebbe percepito la somma assegnatagli, in assenza di una più ampia articolazione della risposta e di un quadro probatorio più complesso, costituito da ulteriori testimonianze concordanti (nella fattispecie in esame, come detto, le altre testimonianze attestano circostanze discordanti), non può essere ritenuta sufficiente per accertare la partecipazione del ricorrente all’illecito in questione. Ciò detto, nonostante non sia, in ragione di quanto sopra, possibile accertare la violazione, da parte del Sig. Bianco, dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., la Corte ritiene che il ricorrente fosse, comunque, sufficientemente consapevole e quindi al corrente della combine ed avesse, di conseguenza, a suo carico, l’obbligo di denunciare tale illecito alla Procura Federale. Ed, infatti, nell’ambito dell’art. 7 C.G.S., che, come noto, disciplina l’illecito sportivo, è previsto anche l’obbligo per i dirigenti, i soci e i tesserati di denunciare i fatti che possono integrarlo. Il comma 7 dell’art. cit., a tal proposito, stabilisce: “I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale della F.I.G.C.” La denuncia dell’illecito sportivo si configura, dunque, come atto dovuto, dalla cui violazione scaturisce una sanzione disciplinare. Secondo la Corte, pertanto, alla luce delle evidenze probatorie riportate sussisteva comunque, in capo al Bianco, l’obbligo di denunciare i fatti di cui era venuto comunque a conoscenza, ai sensi del soprarichiamato 7, comma 7, C.G.S. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Bianco Raffaele, riqualificata la condotta ai sensi dell’art. 7.7 C.G.S, riduce la sanzione della squalifica inflittagli a mesi 6. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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