F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 25 Novembre 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO DEL CALC. KUTUZOV (KUTUZAU) VITALI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7951/65 PF 12-13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 25 Novembre 2013 e su www.figc.it
5. RICORSO DEL CALC. KUTUZOV (KUTUZAU) VITALI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12-13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)
Con atto del 4 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione Disciplinare, il calciatore Vitali Kutuzov (Kutuzau), per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per aver, in occasione della gara Salernitana - Bari del 23 maggio 2009, in concorso fra loro e con altri soggetti tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara predetta, prendendo contatti ed accordi diretti a tale scopo. In particolare, al Kutuzov la Procura Federale ha contestato di aver aderito all’accordo illecito, dopo aver appreso dai compagni di squadra della sua conclusione; condotta aggravata, ex art. 7, comma 6, C.G.S., per il conseguimento di tale alterazione. Dinanzi alla Commissione Disciplinare, il Kutuzov respingeva le accuse. Con decisione pubblicata in data 16 luglio 2013, la Commissione Disciplinare, ritenute provate le condotte allo stesso ascritte ed accertata la di lui responsabilità in ordine alle relative violazioni disciplinari, gli ha inflitto la sanzione della squalifica per anni tre anni e mesi sei. In particolare, la Commissione Disciplinare ha considerato attendibili e probanti le dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal Kutuzov avanti all’A.G. circa la sua partecipazione alla Riunione in palestra, nel corso della quale il capitano della squadra, Gillet, avrebbe illustrato a tutto il gruppo l’accordo raggiunto per l’alterazione del risultato della gara. Viceversa, non appare convincente, sempre secondo la Commissione disciplinare, la ritrattazione operata dal deferito nel corso dell’audizione avanti alla Procura federale, motivata dalla scarsa conoscenza da parte dello stesso della lingua italiana, circostanza inverosimile, stante il lungo periodo trascorso dal calciatore in Italia, e comunque irrilevante, considerato che lo stesso era assistito durante l’interrogatorio avanti all’A.G. da un avvocato difensore. Contro la predetta decisione della Commissione Disciplinare, il Kutuzov ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, chiedendone l’integrale riforma. L’appellante censura l’impugnata decisione sotto il profilo dell’insufficienza della sola dichiarazione accusatoria resa a suo carico dall’Esposito e relativa al percepimento della quota di sua spettanza del compenso pattuito per la combine a fondare l’accertamento della propria responsabilità per illecito sportivo, nonché con riguardo alla mancata valorizzazione da parte della Commissione disciplinare della ritrattazione operata dal deferito in sede di audizione avanti alla Procura federale ed ella dichiarazione ivi rilasciata dallo stesso, dalla quale il giudice di prime cure avrebbe dovuto trarre il convincimento dell’estraneità dell’appellante alla complessiva vicenda dell’illecito sportivo contestato, se non addirittura l’insussistenza di un qualunque effettivo accordo volto all’alterazione del risultato. All’odierna udienza la difesa dell’appellante si è riporta al ricorso ed alle conclusioni ivi assunte; il procuratore Federale ha insistito per il rigetto dell’appello. Il proposto ricorso non merita accoglimento. Occorre in primo luogo rilevare - come correttamente ha evidenziato l’impugnata sentenza, con motivazione esente da qualsiasi vizio logico - che di nessun pregio appaiono le argomentazioni difensive volte a dimostrare una pretesa insufficienza di prove circa l’effettivo percepimento da parte del Kutuzov della quota di compenso di sua spettanza per la combine. La mancata effettiva dazione del compenso a suo favore, infatti, non esimerebbe, di per sé sola, il deferito dalla propria responsabilità in ordine ai fatti lui ascritti, posto che l’illecito disciplinare contestato al deferito si consuma a prescindere dall’effettiva dazione di denaro o altra utilità e perfino anche dalla promessa di tali compensi. Per il resto, dall’esame delle dichiarazioni confessorie rese dal Kutuzov nel corso delle indagini, nonché da quelle accusatorie rese a suo carico da altri soggetti, si ricava con tutta chiarezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, la complessiva sussistenza di un accordo volto all’alterazione del risultato della partita de qua, la notorietà dei termini dell’accordo presso l’intera squadra, in generale, e del Kutuzov in particolare, e la partecipazione del deferito all’accordo illecito. D’altro canto, avanti all’Autorità giudiziaria - assistito da un legale, e quindi nel pieno rispetto delle garanzie processuali anche in ordine alla sua eventuale limitata conoscenza della lingua italiana - il Kutuzov ha reso dichiarazione ampiamente confessorie e, nel contempo, accusatorie a carico del calciatore Gillet, dichiarazioni che questa Corte reputa attendibili e confermate da riscontri oggettivi anche con riferimento all’accertamento della responsabilità disciplinare di tale ultimo deferito. A ben vedere, poi, nell’audizione avanti alla Procura federale il Kutuzov non ha negato in radice la versione dei fatti in precedenza offerta, ma - come correttamente ha rilevato l’impugnata sentenza - ha solo tentato di fornire diverse motivazioni all’accordo volto all’alterazione del risultato, riferendo della volontà dei calciatori del Bari di assecondare le richieste della propria tifoseria di favorire la squadra della Salernitana in lotta per non retrocedere. Così facendo, peraltro, il Kutuzov ha sostanzialmente confermato l’esistenza di un accordo illecito, di una volontà condivisa di alterazione del risultato, confessando comunque di non aver profuso nella gara il necessario impegno sportivo, così come i suoi compagni. Se, dunque, la responsabilità del deferito in ordine al compimento di un illecito sportivo non appare revocabile in dubbio, per sua stessa ammissione, in ordine alle motivazioni dell’illecito medesimo la versione offerta dal Kutuzov in sede di ritrattazione di quella originaria - nella quale aveva comunque sostanzialmente confermato l’esistenza di una combine volta all’alterazione del risultato della gara a fronte del versamento da parte della Salernitana di una somma di denaro - non appare affatto credibile, contrastando con le chiare ed inequivoche risultanze probatorie del complessivo procedimento disciplinare avente ad oggetto la gara in questione e con le univoche dichiarazioni rese sul punto da una pluralità di soggetti. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Kutuzov (Kutuzau) Vitali e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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