F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 25 Novembre 2013 e su www.figc.it 10. RICORSO DEL CALC. COLOMBO CORRADO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.05.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7951/65 PF 12-13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 25 Novembre 2013 e su www.figc.it 10. RICORSO DEL CALC. COLOMBO CORRADO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.05.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12-13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013) Con atto del 4 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione Disciplinare, il Sig. Corrado Colombo per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per aver, in occasione della gara Salernitana - Bari del 23 maggio 2009, in concorso con altri soggetti tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della predetta partita, prendendo contatti ed accordi diretti a tale scopo. Il Procuratore Federale rilevava a carico del Sig. Colombo, altresì, l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. consistente nell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara. Dinanzi alla Commissione Disciplinare, il Sig. Colombo respingeva le accuse. Con decisione pubblicata in data 16 luglio 2013, la Commissione Disciplinare dichiarava il deferito in questione colpevole esclusivamente dell’omessa denuncia della combine avvenuta in relazione alla predetta gara, derubricando, di conseguenza, la violazione contestata al Sig. Colombo medesimo in quella prevista dall’art. 7, comma 7, C.G.S. e condannandolo alla squalifica per sei mesi. In merito alla posizione del giocatore in questione, i giudici di prime cure ritenevano, infatti, che, nonostante il Sig. Colombo medesimo fosse al corrente della combine, fosse stata raggiunta la prova circa la volontà dello stesso di non prendere parte ad una gara combinata e di dissociarsi dal comportamento dei compagni di squadra. La Commissione ha, pertanto, ritenuto concordanti sul punto le dichiarazioni dei Sig.ri Gillet, Caputo e Infimo. Contro la predetta sentenza della Commissione Disciplinare, il Sig. Colombo ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, chiedendone l’integrale riforma. La difesa del Sig. Colombo rileva, in primo luogo, come il comportamento di quest’ultimo non possa essere ritenuto omissivo, in quanto il giocatore stesso avrebbe manifestato al capitano della propria squadra la sua volontà di non prendere parte ad una gara combinata, con la convinzione di aver assolto, in tal modo, del tutto i suoi doveri. Il ricorrente aggiunge, altresì, di non aver mai denunciato la combine in questione anche per paura di ripercussioni sulla società e sulla sua famiglia: a tal proposito, il Sig. Colombo richiama l’art. 54 c.p., che prevede la non punibilità di chi ha commesso la violazione normativa per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo di un grave danno alla persona. Infine, il ricorrente lamenta la non adeguatezza e proporzionalità della sanzione irrogata rispetto al comportamento dallo stesso posto in essere. La procura Federale non ha proposto appello. All’udienza di questa Corte di Giustizia Federale, per l’appellante è presente l’Avv. Sara Agostini, la quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso, nonché il procuratore federale che insiste per il rigetto dell’appello. La Corte, esaminati gli atti, rileva come, secondo quanto previsto dai principi generali in materia di illecito sportivo, al fine di non incorrere nella violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S., relativo alla fattispecie di omessa denuncia, non è sufficiente riferire al capitano la volontà di non prendere parte ad una gara combinata e di dissociarsi dal comportamento dei compagni di squadra. In ragione di quanto sopra, il Sig. Colombo, pertanto, allo scopo di essere prosciolto dall’accusa di omessa denuncia della combine in questione, avrebbe dovuto mettere al corrente il Procuratore Federale circa l’illecito in essere e le sue intenzioni. Ciò detto, in quanto, nell’ambito dell’art. 7 C.G.S., che, come noto, disciplina l’illecito sportivo, è previsto anche l’obbligo per i dirigenti, i soci e i tesserati di denunciare i fatti che possono integrarlo. Il comma 7 dell’art. cit., a tal proposito, stabilisce: “I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale della F.I.G.C.” La denuncia dell’illecito sportivo si configura, dunque, come atto dovuto, dalla cui violazione scaturisce una sanzione disciplinare. Secondo la Corte, pertanto, sussisteva, in capo al Sig. Colombo, l’obbligo di denuncia di cui al sopra richiamato 7, comma 7, C.G.S. Allo stesso modo, non può essere considerata un’esimente la paura di ripercussioni, da parte della tifoseria barese, sulla società e sulla famiglia del calciatore in questione che si sarebbero potute verificare qualora quest’ultimo avesse denunciato al Procuratore Federale la combine oggetto del presente procedimento: tale circostanza non può essere ritenuta, invero, uno “stato di necessità”, in quanto tale sufficiente a giustificare il comportamento di un soggetto che, per un concreto timore, non denuncia un determinato illecito, con la conseguenza che, nel caso di specie, il riferimento all’art. 54 c.p. risulta essere del tutto improprio. Ad ogni modo, certa la configurazione dell’illecito di omessa denuncia, ai sensi dell’art. 7, comma 7, C.G.S., a carico del Sig. Colombo, ai fini della quantificazione della sanzione allo stesso irrogata, devono, comunque, essere presi in considerazione gli elementi sopra ricordati. L’aver riferito la circostanza relativa alla combine al proprio capitano, il conclamato rifiuto opposto dal calciatore alla partecipazione all’illecito in questione e lo stato di timore che ha trattenuto il Sig. Colombo medesimo dal procedere in via formale, pur, come detto, non essendo sufficienti per il proscioglimento del ricorrente, devono, infatti, essere valutati come parametri attenuanti ai fini della riduzione della sanzione inflitta. La Corte, pertanto, ritiene che la squalifica per tre mesi sia una sanzione più congrua rispetto a quella irrogata al Sig. Colombo da parte della Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Colombo Corrado riduce la sanzione della squalifica inflittagli a mesi 3. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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