LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 26 NOVEMBRE 2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice sportivo
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 26 NOVEMBRE 2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Il Giudice sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata andata sostenitori delle Società Bologna, Chievo Verona, Fiorentina, Hellas Verona, Juventus, Milan, Napoli, Roma, Sampdoria e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.