LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.64/DIV del 26.11.2013 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA PERUGIA – ASCOLI

LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.64/DIV del 26.11.2013 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA PERUGIA - ASCOLI - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali o s s e r v a - che durante il 2° tempo di gara sostenitori della società Ascoli in campo avverso intonavano più volte cori inneggianti alla discriminazione razziale in occasione delle giocate di un calciatore di colore della squadra avversaria; - che detti cori venivano chiaramente percepiti dal commissario di campo e dal collaboratore della Procura Federale che con Com. Uff. n. 50/Div del 29.10.2013 questo Giudice Sportivo aveva inflitto alla società Ascoli la sanzione della chiusura del settore dello stadio denominata “Curva Sud” per una gara effettiva, con sospensione dell’esecuzione della sanzione ai sensi dell’art.16 comma 2 bis del C.G.S; - che si rileva pertanto il ricorrere della medesima violazione di cui all’art. 11 comma 3 del C.G.S. con conseguente revoca della sospensione della sanzione inflitta con il predetto comunicato ufficiale. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di infliggere alla società Ascoli la sanzione della chiusura del settore del proprio impianto sportivo denominato “Curva Sud” per due gare effettive di campionato, con decorrenza immediata.
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