COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 28/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. CASTRUM 2010 AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA DI € 150,00, INIBIZIONE DEL DIRIGENTE PARTIPILO VITO FINO AL 20.11.2013 E DEL DIRIGENTE DEL VECCHIO ANTONIO FINO AL 15.12.2013) , INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. VIRTUS MONTESILVANO COLLE / A.S.D. CASTRUM 2010, DISPUTATA IL 19.10.13, PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N°19 del 24.10.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 28/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. CASTRUM 2010 AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA DI € 150,00, INIBIZIONE DEL DIRIGENTE PARTIPILO VITO FINO AL 20.11.2013 E DEL DIRIGENTE DEL VECCHIO ANTONIO FINO AL 15.12.2013) , INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. VIRTUS MONTESILVANO COLLE / A.S.D. CASTRUM 2010, DISPUTATA IL 19.10.13, PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N°19 del 24.10.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Castrum 2010 ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: quanto all’ammenda, per intemperanze dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro e, quanto all’inibizione al dirigente Del Vecchio perché, entrato indebitamente all’interno dell’area di rigore, offendeva ripetutamente l’arbitro minacciandolo di botte, reiterando il comportamento offensivo e minaccioso dall’esterno del recito di gioco. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione, l’insussistenza dei presupposti per l’applicazioni delle sanzioni impugnate per non essersi verificati gli episodi contestati e, in ogni caso, il difetto di motivazione della decisione del primo giudice. Ha concluso, pertanto, per l’annullamento delle sanzioni o, in subordine, per la riduzione delle stesse. Osserva preliminarmente la Commissione l’inammissibilità del gravame in relazione alla posizione del dirigente Partipilo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, comma 3, lett. b) C.G.S. Per quanto concerne le altre sanzioni, ritiene la Commissione che l’appello sia infondato e non meritevole di accoglimento. Risulta, infatti, dagli atti ufficiali, anche alla luce di quanto riferito dal direttore di gara in sede di supplemento, ove ha precisato di poter riferire con assoluta certezza sia il verificarsi delle intemperanze, sia del comportamento censurato in capo al dirigente Del Vecchio onde, data la congruità della sanzione, la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata. Tale versione dei fatti, fonte di prova privilegiata, non può essere validamente smentita dalla interessata versione fornita dalla società appellante. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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