COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 21.11.2013 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 27/10/2013 LUZZESE CALCIO 1965 – SAN FILI CALCIO 1926

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 21.11.2013 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 27/10/2013 LUZZESE CALCIO 1965 - SAN FILI CALCIO 1926 Il Giudice Sportivo Territoriale letto il reclamo della società San Fili Calcio 1926 con il quale chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per avere nelle fila di quest'ultima partecipato il giocatore De Rose Giorgio nato il 19.09.1995 benché squalificato nell'incontro disputato nel Campionato Regionale Juniores (C.U. nº 101 del 8.03.2013); lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Luzzese Calcio 1965; accertato: - che con provvedimento pubblicato nel C.U. nº 101 del 8.03.2013 il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria squalificava il calciatore De Rose Giorgio nato il 19.09.1995 tesserato con la Luzzese Calcio per due gare effettive relative alla gara Calcio Acri - Luzzese Calcio 1965; - che il giocatore De Rose Giorgio ha partecipato alle gare di Campionato di Promozione Luzzese Calcio 1965 - Promosport del 15.09.2013,Garibaldina - Luzzese Calcio 1965 del 22.09.2013, Luzzese Calcio 1965 - Torretta del 29.09.2013, Luzzese Calcio 1965 - Real San Marco del 13.10.2013 e Roccabernarda - Luzzese Calcio 1965 del 20.10.2013; - che il suddetto giocatore De Rose Giorgio anche se in distinta contrassegnato con il numero 13, non ha preso parte alla gara Silana - Luzzese Calcio 1965 del 06.10.2013, non scontando quindi il residuo di squalifica; Rilevato: - che la materia è disciplinata dall'art.22 del C.G.S. avente oggetto ''esecuzioni delle sanzioni''; che a norma del comma 3 del citato articolo 22, il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nella gara ufficiale della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento; - che tuttavia, per il disposto di cui al comma 6, il calciatore colpito da squalifica che non può essere scontata in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui è stata irrogata, deve scontarla nella stagione successiva e qualora abbia cambiato società o categoria di appartenenza, la squalifica è scontata '' per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza''; - che, pertanto, quanto sostenuto dalla società reclamante trova riscontro negli atti ufficiali in quanto il calciatore De Rose Giorgio non aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara di cui in narrativa non avendo scontato la residua giornata di squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo Territoriale del comitato regionale Calabria con provvedimento pubblicato nel C.U. numero 101 dell'08.03.2013; visto l'articolo 17 punto 5 lett.a) comma 6 C.G.S.; Delibera 1. infliggere alla società LUZZESE CALCIO 1965 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 2. accreditare sul conto della società San Fili la tassa reclamo.
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