COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 28.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.14 a carico di : Sig.TROMBINO Eugenio, Dirigente dell’AS lnterlogos Campus Calabria, e l’AS INTERLOGOS CAMPUS CALABRIA; per rispondere : – Trombino Eugenio, Dirigente dell’AS lnterlogos Campus Calabria, della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art.1, comma 1, del CGS, in relazione alla sopra descritta condotta concernente i fatti descritti nella parte motiva; – la AS lnterlogos Campus Calabria a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 28.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.14 a carico di : Sig.TROMBINO Eugenio, Dirigente dell'AS lnterlogos Campus Calabria, e l’AS INTERLOGOS CAMPUS CALABRIA; per rispondere : - Trombino Eugenio, Dirigente dell'AS lnterlogos Campus Calabria, della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art.1, comma 1, del CGS, in relazione alla sopra descritta condotta concernente i fatti descritti nella parte motiva; - la AS lnterlogos Campus Calabria a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato. IL DEFERIMENTO Con nota del 16 settembre 2013, n. 1098/800pf10-11/GT/dl Il Vice Procuratore Federale, -Letta la nota del 27.12.2010, a firma del Presidente del Comitato Regionale Calabria, con la quale veniva trasmessa missiva datata 22.12.2010 del Presidente della Società lnterlogos Campus Calabria, con la quale lo stesso lamentava fatti di violenza accaduti alla fine della gara Castrovillari Calcio - lnterlogos (allievi regionali) del 20.12.2010, ad opera di "signori simpatizzanti sostenitori, genitori o tesserati del Castrovillari Calcio”; -Rilevato che, nel corso delle audizioni rese davanti al Collaboratore dell'Ufficio di Procura Federale dall'arbitro sig. Alesina Giovan Battista, è emerso che a fine gara, seduto vicino allo spogliatoio si trovava il sig. De Rose Walter, massaggiatore dell'lnterlogos, che riferiva di essere stato aggredito da persone non identificate; nonché è emerso che il Dirigente dell'lnterlogos, sig. Trombino Eugenio, mentre rientrava negli spogliatoi gridava nei confronti dell'arbitro di essere stato comprato dal Castrovillari Calcio per cento euro; -Rilevato che, in particolare, nel corso dell'audizione resa innanzi al collaboratore della Procura Federale, il sig. Blotta Vincenzo, Dirigente del Castrovillari Calcio, ha confermato la circostanza afferente l'aggressione fisica nei confronti del massaggiatore dell'lnterlogos De Rose Walter, a seguito di una baruffa tra dirigenti e genitori di entrambe le Società, ma di non essere in grado di riconoscere alcuno dei protagonisti dell'aggressione; -Rilevato che i Dirigenti dell'lnterlogos, Trombino Eugenio e Donato Francesco, hanno confermato la circostanza che il sig. De Rose Walter, massaggiatore della Società Interlogos, è stato oggetto di aggressione da parte di persone non identificate; -Considerato che non è stato possibile accertare l'identità delle persone che hanno aggredito il De Rose Walter, massaggiatore della lnterlogos, attesa la impossibilità di risalire agli autori materiali dell'aggressione ed anche di attestarne l'appartenenza ad una delle due fazioni di sostenitori delle squadre in campo; -Ritenuto che, i fatti sopra succintamente descritti ascrivibili al Dirigente dell'lnterlogos Trombino Eugenio, integrino gli estremi della violazione dell'art 1, comma 1, del CGS, in quanto nel mentre rientrava negli spogliatoi affermava, rivolgendosi al direttore di gara, che aveva modo di udire tali espressioni, che l'arbitro era stato pagato dalla Società Castrovillari con cento euro; con conseguente responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, del CGS, per la Società AS lnterlogos Campus Calabria, per la violazione ascritta aI proprio Dirigente; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, avv.Gianfranco Marcello; Visto l'art 32, comma 4,del C.G.S.; HA DEFERITO alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria della LND: 1) Trombino Eugenio, Dirigente dell'AS lnterlogos Campus Calabria; 2) AS lnterlogos Campus Calabria; per rispondere, rispettivamente: - il primo della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art.1, comma 1, del CGS, in relazione alla sopra descritta condotta concernente i fatti descritti nella parte motiva; - la Società Sportiva AS lnterlogos Campus Calabria a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato. IL DIBATTIMENTO Nella riunione dell'11 novembre 2013 è comparso davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello. E' altresì comparso il sig. Francesco Donato, delegato dal Presidente della Società Interlogos sig. Fabrizio Perri, e il sig. Trombino Eugenio, Dirigente della Società Interlogos. Il sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: - al sig.Trombino Eugenio, Dirigente dell'AS lnterlogos Campus Calabria, mesi 3 di inibizione; - alla società AS lnterlogos Campus Calabria ammenda di € 500,00. Il sig. Francesco Donato, nella qualità, e il sig. Trombino Eugenio concludevano per il proscioglimento dei soggetti deferiti. MOTIVI DELLA DECISIONE La vicenda trae origine da una missiva del 22.12.2010 con la quale il Presidente della Società lnterlogos Campus Calabria, lamentava fatti di violenza accaduti alla fine della gara Castrovillari Calcio - lnterlogos (allievi regionali) del 20.12.2010, ad opera di soggetti che all'esito delle indagini della Procura Federale restavano non identificati. Tuttavia, nel corso delle indagini, emergevano fatti di cui si era reso responsabile il sig. Trombino Eugenio, Dirigente dell'Interlogos, il quale a fine gara adoperava espressioni offensive nei confronti del direttore di gara. E per tale motivo, lo stesso Trombino Eugenio veniva deferito, unitamente alla Società Interlagos, per rispondere dei fatti ascritti. Deve evidenziarsi che tale circostanza, in realtà, non è emersa per la prima volta in sede di indagini della Procura Federale, ma era già stata riportata e descritta nel rapporto arbitrale nel quale il direttore di gara così espone: “A fine gara il sig. Trombino Eugenio, Dirigente accompagnatore della Interlogos, mentre rientravo nel mio spogliatoio diceva all'allenatore Franco Donato della Società Castrovillari testuali parole '”vete pagato 100 (cento) euro all'arbitro. Vergogna, lo avete pagato'”. Tale comportamento era scrutinato dagli Organi della Giustizia Sportiva, e in particolare dal Giudice Sportivo Territoriale, competetene ai sensi dell'art. 44 CGS, il quale riteneva di non dover assumere alcuna sanzione disciplinare a carico del Trombino e della Società Interlogos per i fatti refertati dall'arbitro. Ritiene la Commissione che gli stessi fatti già sottoposti al vaglio del Giudice Sportivo non possano essere oggetto di deferimento da parte della Procura Federale. Diversamente opinando, infatti, si verificherebbe una situazione in cui sarebbe sempre possibile, quantomeno nei limiti dei termini prescrizionali, qualsiasi rivisitazione in ordine a fatti già esaminati dagli Organi della Giustizia Sportiva, con evidente violazione del principio, presente nella generalità degli ordinamenti, del ne bis in idem in forza del quale nessuno può essere giudicato due volte per i medesimi fatti. Con riferimento al caso concreto, il Giudice Sportivo, cui compete di adottare le decisioni sulle risultanze dei documenti ufficiali (fra cui il rapporto degli ufficiali di gara) ha necessariamente esaminato il rapporto dell'arbitro della gara Castrovillari Calcio - lnterlogos (allievi regionali) del 20.12.2010, non rinvenendo fatti disciplinarmente rilevanti nella condotta di Trombino Eugenio e non adottando nei suoi confronti alcuna determinazione. L'accertamento, per i motivi prima spiegati, deve ritenersi definitivo e non più soggetto a ulteriore giudizio. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale, proscioglie TROMBINO Eugenio e la AS INTERLOGOS CAMPUS CALABRIA per i fatti loro rispettivamente ascritti.
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