COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 28.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.9 della Società A.S.D. SAN GIUSEPPE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 17.10.2013 (squalifica del calciatore FORNELLO Alessandro fino al 31/10/2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 28.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.9 della Società A.S.D. SAN GIUSEPPE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 17.10.2013 (squalifica del calciatore FORNELLO Alessandro fino al 31/10/2014). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante e l’arbitro a chiarimento; RILEVA la reclamante propone ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha irrogato al calciatore Fornello Alessandro la squalifica fino al 31.10.2014 per avere durante la gara San Giuseppe Calcio – Nuova Rosarnese del 12.10.2013 tirato per la maglia e colpito l’arbitro con un calcio alla caviglia. Sostiene il travisamento e/o errata percezione del fatto e, comunque, eccessiva afflittività ed inadeguatezza della sanzione irrogata. A sostegno della propria tesi difensiva chiede che vengano sentiti come testimoni tesserati delle due società presenti all’incontro. La Commissione in sede di decisione premette che i procedimenti disciplinari relativi a fatti compiuti nel corso di una gara trovano la loro fonte di prova nel rapporto di gara reso dall’arbitro che fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e che non è consentita l’ammissione della prova testimoniale. Nel presente procedimento i fatti per come narrati dal direttore di gara - puntualmente confermati nella odierna seduta seppure ridimensionati dal direttore i gara - non possono però essere posti in dubbio in quanto riferiti in maniera circostanziata e scevra da contraddizioni; tale dunque da non ingenerare alcun dubbio sul loro verificarsi. Proprio a seguito delle precisazioni dell’arbitro la sanzione inflitta al calciatore Fornello Alessandro può rimodularsi riducendo la squalifica al 30 giugno 2014. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore FORNELLO Alessandro al 30 GIUGNO 2014; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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