COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 28 Novembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 121 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MAZZARELLA LUIGI (ASSISTENTE ARBITRALE DELLA SEZIONE A.I.A. DI NAPOLI): ART. 1, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 28 Novembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 121 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MAZZARELLA LUIGI (ASSISTENTE ARBITRALE DELLA SEZIONE A.I.A. DI NAPOLI): ART. 1, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 4 settembre 2013, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Dott. Gioacchino Tornatore, in data 27 febbraio 2013, protocollo 5199/169, a carico del tesserato, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso, OSSERVA: alla riunione del 25 novembre 2013 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura Federale ha preso atto dell'assenza del deferito, sebbene ritualmente convocato (con la relativa raccomandata postale risultata regolarmente notificata). Questa C.D.T., preliminarmente, dà atto alla Procura Federale, nella persona del sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, delle memorie difensive depositate in atti dal sig. Mazzarella Luigi, nelle quali il deferito ha ribadito di non essere mai stato contattato telefonicamente dal Presidente del C.R.A. Campania e di non aver mai ricevuto, neppure tramite posta elettronica, alcuna convocazione presso il Giudice Sportivo procedente. La Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore, Avv. Alfredo Sorbo, ha precisato a questa C.D.T. che, contrariamente a quanto dichiarato dal deferito, sig. Mazzarella Luigi, nelle proprie memorie difensive, il presidente del C.R.A. Campania, sig. Alberto Ramaglia, a seguito di contatti intercorsi con il Collaboratore della Procura Federale, ha provveduto ad inoltrare la convocazione, nello stesso giorno di ricezione del fax di convocazione da parte della C.D.T. del C.R. Campania, per posta elettronica, all’indirizzo della competente sezione A.I.A. di Napoli, la quale ultima aveva puntualmente reso edotto di tale convocazione l’Assistente Arbitrale, sig. Mazzarella Luigi. Premesso ciò, il Rappresentante della Procura Federale ha ritenuto provata la colpevolezza del deferito, relativa alla seguente circostanza: l’assistente dell’arbitro, sig. Mazzarella Luigi, benché ritualmente convocato, non ha ottemperato all’obbligo di presenza innanzi alla C.D.T. presso il C.R. Campania, per essere ascoltato, senza fornire alcuna giustificazione in merito, integrandosi, in tal modo, le relative violazioni del Codice di Giustizia Sportiva. Tanto premesso, il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, nelle sue conclusioni ha chiesto, a carico del sig. Mazzarella Luigi, la sanzione dell’inibizione per mesi due. Nel merito, questa Commissione, riunitasi per deliberare, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, il deferimento sia fondato e motivato, come specificato dal rappresentante della Procura Federale. Quanto alla commisurazione della sanzione, questa C.D.T., nel prendere atto della richiesta della Procura Federale, ha ritenuto: che sia da giudicare grave la mancanza dell’associato A.I.A., che non si è presentato, senza alcuna giustificazione, presso questa C.D.T., ad onta della convocazione, non consentendo un significativo accertamento, relativo alla gara Anacapri / San Vito Positano del 21.01.2012, con il che ostacolando il lineare andamento della relativa procedura di giustizia sportiva; che, nella circostanza, debba essere valutata l’aggravante che l’associato A.I.A., come documentato dal Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, e come innanzi richiamato, ha tentato di giustificarsi mediante una dichiarazione non corrispondente al vero (ossia, di non essere stato avvertito, dalla propria sezione arbitrale, della convocazione disposta da questa C.D.T. nei suoi confronti), con il che aggravando la propria posizione soggettiva, in quanto associato A.I.A. e, di conseguenza, tenuto a maggior ragione ad un comportamento leale. Tanto premesso, questa C.D.T. delibera di infliggere mesi quattro di inibizione a carico del sig. Mazzarella Luigi. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere la seguente sanzione: a carico del sig. Mazzarella Luigi, assistente dell’arbitro, associato all’A.I.A. nell’ambito della sezione di Napoli, la sanzione dell’inibizione per mesi quattro.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it