COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 28 Novembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 122 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MORETTA PIETRO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ FUTSAL MARCIANISE S.R.L.): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ N. 3.6 DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO; A CARICO DELLA SOCIETÀ FUTSAL MARCIANISE S.R.L.: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 28 Novembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 122 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MORETTA PIETRO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ FUTSAL MARCIANISE S.R.L.): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ N. 3.6 DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO; A CARICO DELLA SOCIETÀ FUTSAL MARCIANISE S.R.L.: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 9 settembre 2013, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Procuratore Federale, Avv. Stefano Palazzi, in data 25 marzo 2013, protocollo 5929/701, a carico dei tesserati, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso, OSSERVA: alla riunione del 25 novembre 2013 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del Sostituto, Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura Federale ha preso atto dell'assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postale risultate regolarmente notificate). Il Rappresentante della Procura Federale ha ritenuto provata la colpevolezza dei deferiti, relativa alle seguenti circostanza: quanto al sig. Moretta Pietro, per aver organizzato, in località Marcianise, in data 19.02.2012 (d’intesa con soggetto non appartenente alla F.I.G.C.), un raduno di giovani calciatori appartenenti alle classi dal 1995 al 1998, non preventivamente autorizzato dal Comitato Regionale di appartenenza; quanto alla società Futsal Marcianise S.r.l., la sua posizione è stata esaminata in ragione del principio della responsabilità diretta, per la condotta ascritta al proprio presidente. Tanto premesso, il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, nelle sue conclusioni ha chiesto: a carico del sig. Moretta Pietro, la sanzione dell’inibizione per mesi sei; a carico della società Futsal Marcianise S.r.l., l’ammenda di euro 1.000,00. Nel merito, questa Commissione, riunitasi per deliberare, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, il deferimento sia fondato e motivato, come specificato dal rappresentante della Procura Federale. Quanto alla commisurazione della sanzione, questa C.D.T., preso atto delle richieste della Procura Federale, delibera le seguenti sanzioni: mesi sei di inibizione a carico del sig. Moretta Pietro; a carico della società Futsal Marcianise S.r.l., l’ammenda di euro 500,00. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del sig. Moretta Pietro, la sanzione dell’inibizione per mesi sei; a carico della società Futsal Marcianise s.r.l., l’ammenda di euro 500,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it