COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 28 Novembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare 16. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SIG. CIOCIA CARMINE – GARA VIRTUS CARANO A.S.D. I NEROSTELLATI FRATTESE DEL 3.11.2013 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 28 Novembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare 16. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SIG. CIOCIA CARMINE – GARA VIRTUS CARANO A.S.D. I NEROSTELLATI FRATTESE DEL 3.11.2013 – ECCELLENZA La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentito il reclamante, assistito dal difensore legale, che aveva presentato rituale richiesta di convocazione; preso atto dell’assenza del direttore di gara, benché ritualmente convocato; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, il reclamante si duole che la sanzione disciplinare inflitta a suo carico appaia eccessiva, rispetto al comportamento tenuto, consistito in un “petto contro petto” col direttore di gara e nell’aver proferito, al suo indirizzo, una frase minacciosa ed un’altra ingiuriosa. Nel merito, il reclamante ha anche citato alcuni precedenti giurisprudenziali. Deve sottolinearsi, sul punto, che l’assenza del direttore di gara non consente a questa C.D.T. un’istruttoria esaustiva. Quanto alla doglianza, di cui al reclamo in esame, essa si appalesa meritevole di parziale accoglimento, sulla base di un’analisi accurata del comportamento del calciatore, come riportato nel referto arbitrale: esso, invero, seppur particolarmente scorretto nei riguardi del direttore di gara, appare sanzionato in misura eccessiva, in rapporto all’effettiva gravità dell’infrazione commessa. Premesso ciò, questa C.D.T. ritiene equa e proporzionata la riduzione della sanzione disciplinare da otto a sei giornate di gara. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dal sig. Ciocia Carmine, dispone ridursi da otto a sei giornate di gara l’impugnata squalifica a suo carico; dispone la restituzione della tassa reclamo, versata in misura ridotta di euro 65,00, come previsto per i reclami prodotti direttamente dai tesserati.
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