COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 28 Novembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare 18. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO PER NIENTE – GARA BERTONI I ATLETICO PER NIENTE DEL 3.11.2013 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 28 Novembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare 18. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO PER NIENTE – GARA BERTONI I ATLETICO PER NIENTE DEL 3.11.2013 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, preliminarmente rileva l’inammissibilità dell’atto di impugnazione, ai sensi dell’art. 45 C.G.S., nella parte riguardante le sanzioni a carico di Amato Antonio, Coppola Matteo ed Alfieri Mario, in quanto inferiori ad un mese. Rileva, inoltre, che, pur convocati per la seduta odierna, non si sono presentati né il direttore di gara, né l’osservatore arbitrale. Pertanto, deve demandarsi alla Segreteria della C.D.T. di riconvocarli per la riunione del 2.12.2013. Questa C.D.T. ritiene, peraltro, che sussistano gli estremi per stralciare la posizione del calciatore Pirolo Luigi e decidere sulla stessa, riducendosi la sanzione inflitta, in corrispondenza delle risultanze documentali, a tre giornate di gara. Determina, altresì, di rinviare alla seduta del 2.12.2013, mediante la riconvocazione del direttore di gara e dell’osservatore arbitrale, nella parte riguardante le altre due doglianze: squalifica a carico dei calciatori Comunale Pietro (squalifica fino al 2.2.2014) ed Amati Giovanni (squalifica per otto giornate di gara). P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Atletico per niente, nella parte riguardante l’impugnazione delle sanzioni a carico di Amato Antonio, Coppola Matteo ed Alfieri Mario; di rinviare alla riunione del 2.12.2013, previa riconvocazione del direttore di gara e dell’osservatore arbitrale; nulla dispone, all’atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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