COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 27.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 33 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POL. PONTOLLIESE avverso squalifica per 6 giornate cac. TAGLIAFERRI WILLIAM e ammenda € 200 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 18 del 6.11.2013 gara PODENZANO – PONTOLLIESE del 3.11.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 27.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 33 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POL. PONTOLLIESE avverso squalifica per 6 giornate cac. TAGLIAFERRI WILLIAM e ammenda € 200 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 18 del 6.11.2013 gara PODENZANO - PONTOLLIESE del 3.11.2013 L'A.S.D. POL. PONTOLLIESE ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che : 1) il calc. TAGLIAFERRI non si avvicinava al direttore di gara " ma era questi che correva in direzione del calciatore accusandolo di fallo da ultimo uomo ed estraendo il cartellino. Il TAGLIAFERRI cercava allora di spiegare all'arbitro di non avere toccato l'avversario. Nel momento in cui il Direttore di gara estraeva il rosso il TAGLIAFERRI, senza assolutamente 536 536 schiaffeggiare, tentava in modo non violento di impedire l'estrazione dello stesso e nella confusione generale del momento il cartellino è caduto a terra(non era intenzione del giocatore di provocare ciò)". Inoltre il TAGLIAFERRI non tirava nessuna giacchetta e tanto meno minacciava ed offendeva in modo spropositato, protestava come gli altri compagni; 2) per quanto riguarda gli insulti durante la partita, ciò è esagerato, perchè per oltre metà gara la PONTOLLLIESE era in vantaggio. Confermiamo che un sostenitore si avvicinava allo spogliatoio, ma lo stesso ne era al di là e non tentava di scavalcare o avvicinarsi per colpire il direttore di gara, ma si limitava ai consueti insulti che un arbitro riceve da entrambe le parti. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che : 1) alla notifica del provvedimento di espulsione, il calc. TAGLIAFERRI lo strattonava per la divisa e lo colpiva con un violento schiaffo su una mano, facendo cadere il cartellino indirizzandogli nel contempo ripetuti epiteti offensivi; 2) ad ogni decisione contraria all'A.S.D. PONTOLLIESE, un gruppo di sostenitori di detta compagine gli indirizzava frasi offensive e, a fine gara, uno di tali sostenitori, dal recinto esterno, confinante con lo spogliatoio dell'arbitro, indirizzava a questi frasi offensive e minacciose di atti estremi; - ritenuto che il grave comportamento messo in atto dal calc. TAGLIAFERRI debba essere punito con una sanzione maggiormente correlata alla condotta tenuta, d e l i b e r a - di squalificare il calc. TAGLIAFERRI WILLIAM sino al 30 aprile 2014 e di confermare l'ammenda di € 200 a carico dell'A.S.D. PONTOLLIESE. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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