COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 102/CDT del 29/11/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROCCASECCA T. S. TOMMASO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI EURO 800 E DI INIBIZIONE AL DIRIGENTE DE CAROLIS 30.6.2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 85 LND DEL 6.11.2013 (Gara: ROCCASECCA T.S. TOMMASO – LUPA CASTELLI ROMANI del 3.11.2013 – Campionato di Eccellenza)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 102/CDT del 29/11/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROCCASECCA T. S. TOMMASO AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI EURO 800 E DI INIBIZIONE AL DIRIGENTE DE
CAROLIS 30.6.2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE
CON C.U. N. 85 LND DEL 6.11.2013
(Gara: ROCCASECCA T.S. TOMMASO – LUPA CASTELLI ROMANI del 3.11.2013 –
Campionato di Eccellenza)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la Società ROCCASECCA T. S. TOMMASO, contestando le decisioni del Giudice di primo grado,
chiede che vengano ridimensionate sia l’ammenda comminatale che l’inibizione inflitta al proprio
dirigente DE CAROLIS LUIGI, addebitando il tutto ad un gesto isolato da un sostenitore che,
nell’attingere con uno sputo al viso un assistente arbitrale, avrebbe raggiunto con residui salivali lo
stesso assistente ad una mano.
Gli atti ufficiali, di contro, offrono uno scenario totalmente diverso: oltre allo sputo di un tifoso locale
contro il viso di un assistente, è descritto con puntualità il comportamento del DE CAROLIS nel
momento in cui, avvicinato lo stesso assistente, gli sputava contro raggiungendolo ad una mano.
Alla luce di quanto rappresentato, non sussistono dubbi circa l’inattendibilità delle lamentele della
Società ROCCASECCA T. S. TOMMASO e data anche la congruità delle sanzioni inflitte in primo
grado, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando le decisioni impugnate, così come anticipato sul C.U. N. 93
CDT del 22.11.2013.
La tassa reclamo va incamerata.
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