COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 102/CDT del 29/11/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ LAMARO CINECITTA’ AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE DE SANTIS EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 75 LND DEL 24.10.2013 (Gara: ESERCITO CALCIO ROMA – LAMARO CINECITTA’ del 24.10.2013 – Campionato di II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 102/CDT del 29/11/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ LAMARO CINECITTA’ AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE DE SANTIS EMANUELE
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 75 LND
DEL 24.10.2013
(Gara: ESERCITO CALCIO ROMA – LAMARO CINECITTA’ del 24.10.2013 – Campionato di II
Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva:
a motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il contatto tra il calciatore DE SANTIS e l’arbitro
sarebbe avvenuto in maniera del tutto accidentale, e cioè durante una protesta collettiva, a seguito
della quale il giocatore era stato spinto contro il Direttore di gara, da un proprio compagno. Si è
quindi chiesta una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva rispetto all’entità dei fatti.
Nel referto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, l’arbitro
ha descritto in maniera precisa e dettagliata il comportamento del calciatore DE SANTIS
EMANUELE, il quale, in segno di protesta avverso una sua decisione, da dietro e senza che gli
fosse vicino alcun compagno, lo aveva colpito con una spallata, facendolo sobbalzare in avanti di
un paio di metri.
Espulso per tale motivo, il giocatore si era poi avvicinato al Direttore di gara e, con atteggiamento
intimidatorio, gli aveva rivolto espressioni minacciose ed offensive; successivamente si era rifiutato
di abbandonare il terreno di gioco, rendendo così necessario l’intervento del capitano, che aveva
dovuto accompagnarlo fuori dal campo.
Confermata la natura aggressiva, minacciosa ed offensiva del comportamento posto in essere dal
DE SANTIS, deve quindi ritenersi del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta dal Giudice
Sportivo.
Tutto ciò premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata, così come anticipato sul C.U. N. 93
CDT del 22.11.2013.La tassa reclamo va incamerata.
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